Modifiche di stanziamenti per contributi in annualita' nonche' variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1976.

Numero della legge: 32
Data: 14 luglio 1976
Numero BUR: 20
Data BUR: 24/07/1976

L.R. 14 Luglio 1976, n. 32
Modifiche di stanziamenti per contributi in annualita' nonche' variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1976.



Art. 1

A partire dell' anno finanziario 1976, le annualita' conseguenti ai limiti d' impegno autorizzati per l' anno finanziario 1973, dalle leggi regionali 22 maggio 1973, n. 18 e 7 settembre 1973, n. 36, sono ridotte dei seguenti importi:
Cap. 24.18.51 - Contributi costanti trentacinquennali per
l' esercizio di reti idriche, nonche' d' acquedotti ecc. - L. 307.000.000
Cap. 24.18.52 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie ecc. - L. 110.300.000
Cap. 25.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere marittime ecc. - L. 63.700.000
Cap. 25.18.61 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere stradali ecc. - L. 29.900.000
Cap. 26.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia
elettrica ecc. - L. 2.000.000
Cap. 26.18.71 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi - L. 1.400.000 per complessive L. 514.300.000


Art. 2

A partire dall' anno finanziario 1976, le annualita' conseguenti ai limiti d' impegno autorizzati per l' anno finanziario 1974 dalla legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, sono ridotte dei seguenti importi:
Cap. 25.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere marittime ecc. - L. 48.200.000
Cap. 25.18.61 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere stradali ecc. - L. 29.450.000
Cap. 26.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica ecc. - L. 2.050.000
Cap. 26.18.71 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi - L. 7.600.000 per complessive L. 87.300.000


Art. 3

A partire dall' anno finanziario 1976, le annualita' conseguenti ai limiti di impegno autorizzati per l' anno finanziario 1975 dalle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 47 e 11 giugno 1975, n. 66, sono ridotte dei seguenti importi:
Cap. 24.18.51 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di reti idriche, nonche'
di acquedotti ecc. - L. 826.600.000
Cap. 25.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere marittime ecc. - L. 50.000.000
Cap. 25.18.61 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere stradali ecc. - L. 40.300.000
Cap. 26.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire d' energia elettrica ecc. - L. 26.400.000
Cap. 26.18.71 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi - L. 9.300.000
Cap. 26.18.81 - Contributo costante trentacinquennale sui maggiori oneri ecc. - L. 215.800.000 per complessive L. 1.168.400.000


Art. 4

A partire dall' anno finanziario 1976, l' annualita' di cui all' art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 59, iscritta nel capitolo di bilancio n. 26.20.71, e' ridotta di lire 400 milioni.


Art. 5

A parziale modifica di quanto disposto dall' art. 20 della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28, i limiti d' impegno previsti per l' anno finanziario 1976, per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui decennali e ventennali di cui alle lettere b) e c) dell' art. 12 della stessa legge n. 28, rispettivamente di lire 180 milioni e di lire 1.000 milioni, debbono intendersi autorizzati per l' anno finanziario 1977.
Le successive annualita' relative ai suddetti limiti d' impegno saranno pertanto iscritte nei rispettivi stati di previsione in ragione di:
lire 1.180 milioni dall' anno finanziario 1978 al 1986; lire 1.000 milioni dall' anno finanziario 1987 al 1996.
In conseguenza di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976, sono ridotti dell' importo a fianco di ciascuno indicato:
Cap. 26.21.38 - Concorso negli interessi dei mutui integrativi decennali per strutture ecc. - L. 180.000.000
Cap. 26.21.39 - Concorso negli interessi dei mutui ventennali per strutture ecc. - L. 1.000.000.000 per complessive L. 1.180.000.000


Art. 6

Per gli interventi previsti dall' art. 2 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, sono autorizzati, per l' anno finanziario 1977, limiti d' impegno per complessive lire 1.554.200.000.
I limiti d' impegno di cui al comma precedente saranno iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1977 corrispondenti ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976, nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Cap. 24.18.51 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di reti idriche, nonche' di acquedotti ecc. L.1.133.600.000
Cap. 24.18.52. - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie ecc. L. 110.300.000
Cap. 25.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere marittime ecc. L. 161.900.000
Cap. 25.18.61 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere stradali ecc. L. 99.650.000
Cap. 26.18.31 - Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica ecc. L. 30.450.000
Cap. 26.18.71 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi L. 18.300.000
totale, L. 1.554.200.000
Le successive annualita' conseguenti ai suindicati limiti d' impegno saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa fino all' anno finanziario 2011.


Art. 7

Per far fronte ai maggiori oneri previsti dall' art. 2 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 66, e' autorizzato, per l' anno finanziario 1977, il limite d' impegno di lire 215.800.000.
Il limite d' impegno di cui al comma precedente sara' iscritto nel capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1977 corrispondente al capitolo n. 26.18.81 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976.
Le successive annualita' conseguenti al suddetto limite d' impegno saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa fino all' anno finanziario 2011.


Art. 8

All' onere di complessive lire 1.770 milioni, relativo alle autorizzazioni di spese previste dai precedenti articoli 6 e 7, si fara' fronte, per l' anno finanziario 1977, con la disponibilita' derivante, per l' anno medesimo, dalle riduzioni di spesa disposte dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.


Art. 9

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui previsto dall' articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 59, e' autorizzato, per l' anno finanziario 1977, il limite d' impegno di lire 400.000.000.
Il limite d' impegno di cui al comma precedente sara' iscritto nel capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1977, corrispondente al capitolo n. 26.20.71 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976.
Le successive annualita' conseguenti al suddetto limite d' impegno saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa fino all' anno finanziario 1996.
All' onere di lire 400 milioni, relativo all' autorizzazione di spesa prevista dal presente articolo, si fara' fronte, per l' anno finanziario 1977, con la disponibilita' derivante, per l' anno medesimo, dalla riduzione di spesa disposta dall' art. 4 della presente legge.


Art. 10

Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. 16.25.02 - Spese per la propaganda turistica L. 150.000.000
Cap. 17.27.53 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 3) L. 500.000.000
Cap. 27.27.60 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) L. 2.700.000.000 totale, L. 3.350.000.000
In relazione all' aumento dello stanziamento del capitolo 17.27.53, la partita n. 13 << Interventi a favore delle Comunita' montane >> viene aumentata di lire 500.000.000.
In relazione al suindicato aumento dello stanziamento del cap. 27.27.60, all' elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976 sono aggiunte le seguenti partite:
n. 6) Conferimenti alla FILAS (autorizzazione di spesa per il solo anno 1976) L. 1.500.000.000 n. 7) Contributi agli enti locali per opere stradali (autorizzazione di spesa per il solo anno 1976) L. 1.000.000.000
n. 8) Contributi alle cooperative artigiane di garanzia (autorizzazione di spesa per il solo anno 1976) L. 200.000.000
All' onere di lire 3.350 milioni, relativo alle variazioni in aumento previste dal primo comma del presente articolo si fa fronte con la disponibilita' derivante, per l' anno finanziario 1976, dalle riduzioni disposte dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1976
Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 13 luglio 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.