L.R. 10 Maggio 1990, n. 51 |
Integrazione alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, concernente: "Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione".
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Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15) Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 11, della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e' cosi' modificato: "1. Ad ogni settore o sezione del presidio multizionale di prevenzione e' preposto un responsabile di posizione funzionale apicale appartenente ai seguenti profili professionali: a) settore ambiente: chimico, biologo; b) settore igiene degli ambienti confinati: fisico, chimico, ingegnere; c) settore tossicologico: medico, biologo, chimico; d) settore impiantistico-antinfortunistico: ingegnere". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |