L.R. 08 Febbraio 1993, n. 13 |
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente:"Normeper l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".
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(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1993, n. 4) Art. 1 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, le parole "presso le universita' e gli istituti di istruzione" sono sostitutite con le parole "presso le universita', le accademie di belle arti e gli istituti d'istruzione". Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |