Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente:"Normeper l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".

Numero della legge: 13
Data: 8 febbraio 1993
Numero BUR: 4
Data BUR: 20/02/1993

L.R. 08 Febbraio 1993, n. 13
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente:"Normeper l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1993, n. 4)

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, le parole "presso le universita' e gli istituti di istruzione" sono sostitutite con le parole "presso le universita', le accademie di belle arti e gli istituti d'istruzione".


Art. 2

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.