L.R. 22 Luglio 2002, n. 20 |
"Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistentI”.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: S O M M A R I O Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Interventi Art. 3 Regolamento Art. 4 Fondo speciale Art. 5 Disposizione finanziaria Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge detta disposizioni per promuovere e agevolare, nel rispetto della normativa statale e comunitaria sulla sperimentazione, i programmi ed i progetti di investimento riguardanti la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti per la cura della salute umana, assicurando il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse regionali, statali e comunitarie. Art. 2 (Interventi) 1. Al fine di cui all’articolo 1, la Regione, attraverso l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., che può avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, per gli aspetti di rispettiva competenza : a) promuove programmi di collaborazione tra le università, gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti; b) agevola, mediante la concessione di contributi alle imprese farmaceutiche o biotecnologiche, i progetti che attengono ad una o più delle seguenti attività, in relazione alla parte realizzata sul territorio regionale : 1) ricerca e sperimentazione preclinica e biotecnologica per lo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti; 2) realizzazione di partenariati italiani o stranieri per potenziare la collaborazione scientifica nell'ambito delle ricerche e delle sperimentazioni; 3) creazione e sviluppo di applicazioni innovative generate dalle ricerche effettuate. Art. 3 (Regolamento) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento regionale di attuazione, in conformità alla vigente normativa comunitaria, che , in particolare, stabilisce: a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi; Art. 4 (Fondo speciale) 1. E’ istituito presso l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 6/1999, il "Fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti ". 2. La gestione del fondo speciale è regolata da apposita convenzione tra la Regione e l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., stipulata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3. 3. Le spese connesse alla gestione del fondo speciale, sostenute dall’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., gravano sul fondo di cui al comma 1. Art. 5 (Disposizione finanziaria) 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale per l’esercizio 2002, è istituito apposito capitolo denominato “Spese per il fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti” con lo stanziamento di euro 1 milione 500 mila in termini di competenza e cassa, nell’ambito della UPB C22. 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione dello stanziamento di cui all’elenco 4 del bilancio regionale di previsione 2002, capitolo T28501, lettera d) e, in termini di cassa, mediante riduzione di pari importo della UPB T25. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 22 luglio 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |