MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1997, N. 24 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Numero della legge: 17
Data: 11 giugno 1998
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1998

L.R. 11 Giugno 1998, n. 17
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1997, N. 24 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE



Art. 1
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/1997)


1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24, le parole: "provvedono le societa' sportive od" sono sostituite dalla seguente: "provvede".



Art. 2
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 24/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 24/1997 le parole: "Le societa', le federazioni e le organizzazioni sportive" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti e gli enti".



Art. 3
(Modifica all'articolo 17 della l.r. 24/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 24/1997 e' sostituito dal seguente:

"2. L'onere delle tariffe per le certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 rilasciate dai medici specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e' a totale carico del richiedente.".




Art. 4
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 24/1997)


1. L'articolo 20 della l.r. 24/1997 e' sostituito dal seguente:

"Art. 20
(Vigilanza e controllo)

1. Le aziende USL effettuano ispezioni almeno una volta ogni due anni.

2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre norme vigenti in materia, su proposta della azienda USL, la Regione diffida lo specialista in medicina dello sport, iscritto all'elenco di cui all'articolo 16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la cancellazione dello specialista dall'elenco. Diffida altresi' l'ambulatorio e lo studio inadempienti ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale revoca l'autorizzazione.".



Art. 5
(Inserimento di un articolo dopo l'articolo 20 della l.r. 24/1997)

1. Dopo l'articlo 20 della l.r. 24/1997 e' inserito il seguente:

"Art. 20 bis
(Comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport)

1. E' istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport composto da:
a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport);
b) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;
c) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle associazioni piu' rappresentative sul territorio regionale;
d) un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI;
e) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.

2. Il comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire pareri in merito alle attivita' svolte presso gli ambulatori e gli studi di medicina dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalita' per il funzionamento del comitato".



Art. 6
(Norma transitoria)

1. Le convenzioni stipulate in base all'articolo 5, tredicesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, gia' decadute ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 24/1997, sono ripristinate sino alla data della prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16 della l.r. 24/1997.

2. Sono fatti salvi gli effetti delle visite e delle certificazioni effettuate, in base alle convenzioni di cui al comma 1, dopo la data di entrata in vigore della l.r. 24/1997 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli specialisti in medicina dello sport che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16 della l.r. 24/1997 e quelli che presentano la medesima domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'elenco sulla base di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3 e agli allegati A e B della l.r. 24/1997. Entro i successivi novanta giorni le aziende USL provvedono a svolgere le necessarie verifiche.



Art. 7

(Modifica all'articolo 23 della l.r.24/1997)


1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 24/1997 e' abrogato.



Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.