L.R. 13 Febbraio 1987, n. 14 |
Costituzione delle societa' consortili previste nell' art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1987, n. 6) Art. 1 La Regione, sulla base delle proprie competenze di cui all' articolo 117 della Costituzione ed all' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove e favorisce la realizzazione di nuovi mercati agro - alimentari all' ingrosso nonche' il potenziamento ed il miglioramento dei mercati esistenti, anche in rapporto all' utilizzo delle risorse di cui allo articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e delle direttive del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica). Art. 2 La Regione e' autorizzata a sottoscrivere quote di partecipazione alle societa' consortili a maggioranza pubblica ed aventi quale oggetto sociale la costruzione e la gestione di mercati agro - alimentari all' ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, secondo le finalita' previste dall' articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74. Gli statuti delle societa' consortili dovranno prevedere la partecipazione minoritaria di privati, in particolare espressione degli operatori agricoli, della cooperazione e dell' associazionismo della distribuzione all' ingrosso ed al dettaglio, dell' industria di trasformazione dei prodotti agricoli. Art. 3 Al compimento degli atti necessari per quanto previsto nei precedenti articoli, e' delegata la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti anche in relazione alle linee programmatiche previste dalle leggi nazionali e regionali. Art. 4 Alla copertura finanziaria della presente legge si fara' fronte con il bilancio 1987. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |