L.R. 15 Dicembre 1982, n. 54 |
Assestamento del bilancio di previsione della RegioneLazio per l' anno finanziario 1982.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1982, n. 36) Art. 1 Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>. Art. 2 Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >>. Art. 3 I capitoli di spesa, n. 08903, n. 08996, n. 10101, n. 10501, n. 11131, n. 11201, n. 11501, n. 11731, n. 11880, n. 12251, n. 15031, n. 15304, n. 25011, n. 25021, n. 25793, n. 25794, n. 25795, n. 25796, n. 29201, n. 29211, e n. 29301 sono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982. I capitoli di spesa n. 01230, n. 01217, n. 01264, n. 01323, n. 01421 e n. 21101 sono inseriti nell' elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982. Art. 4 Il bilancio pluriennale della Regione, per l' arco di tempo relativo agli anni 1982- 1984, approvato con la legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, e' sostituito da quello allegato alla presente legge. L' articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, e' sostituito dal seguente: << E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1982- 1984. Ferma restando la prescrizione contenuta nel terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e l' obbligo ad assumere gli impegni formali negli esercizi di competenza e nei limiti dei relativi stanziamenti, e' autorizzata l' adozione di deliberazioni programmatiche a carico del bilancio pluriennale. Tali atti sono soggetti alla disciplina prevista dall' ultimo comma dell' articolo 27 della richiamata legge regionale n. 15 del 1977. Le riattribuzioni delle somme non utilizzate, provenienti da stanziamenti vincolati all' attuazione di programmi, alla competenza dell' esercizio futuro, anche ai sensi del quarto comma dell' articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977, possono disporsi, in relazione all' epoca in cui se ne presume l' utilizzazione, nell' ambito dell' intero arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale >>. Art. 5 Dopo il terzo comma dell' articolo 29 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, viene aggiunta la seguente disposizione: << Le precedenti disposizioni conmenti di competenza dei capitoli di spesa introdotte con la presente legge e' consentito assumere impegni di spesa entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |