L.R. 16 Marzo 2015, n. 4 |
Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a la seguente legge: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. SISTEMA DI INTERVENTI. STRUMENTI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, in coerenza con l’articolo 9, comma 1 dello Statuto e nel rispetto della normativa europea e statale vigente, disciplina un sistema organico di interventi diretto, in particolare, alla tutela, alla gestione e al controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio regionale e alla conservazione dei relativi habitat, alla prevenzione e all’indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa, nonché a una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Art. 2 (Sistema di interventi) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove, favorisce o realizza, in particolare, il seguente sistema di interventi:
b) la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle diverse specie di fauna selvatica e dei relativi habitat, con particolare riferimento alla fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; c) la predisposizione e l’adozione di piani di azione per la conservazione, la gestione e il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche nonché la valutazione dei risultati ottenuti in attuazione dei piani stessi; d) il controllo delle specie di cui all’articolo 2, comma 2bis della l. 157/1992 e successive modifiche, finalizzato all’eradicazione o al controllo; e) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per l’attuazione di misure, anche di tipo gestionale, dirette alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane; f) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per le attività di controllo della fauna selvatica finalizzate alla: 2) tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 e successive modifiche e dall’articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;
h) la definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l’attuazione di piani di abbattimento selettivo, approvati dalle province, finalizzati al prelievo di selezione, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 e dal comma 7 dell’articolo 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, secondo quanto previsto dall’articolo 11-quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; i) il rilevamento, l’analisi, l’elaborazione, la gestione, la diffusione e l’archiviazione, nel rispetto dei metodi e delle direttive stabiliti dall’ISPRA, in concorso o collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti e particolarmente qualificati e specializzati in materia, dei dati relativi:
2) alle fluttuazioni, sotto il profilo dei periodi e della consistenza, delle popolazioni di avifauna migratoria; 3) ai prelievi stagionali di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili; m) lo svolgimento di specifici corsi, anche in concorso o collaborazione con n) l’elaborazione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo riguardanti la fauna selvatica, come pure l’organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sulla fauna stessa, anche in collaborazione con istituti scientifici, istituzioni scolastiche ed enti di gestione delle aree naturali protette, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela, gestione e controllo. Art. 3 (Struttura organizzativa regionale. Comitato scientifico per la fauna selvatica) 1. All’attuazione e al coordinamento del sistema di interventi di cui all’articolo 2 è preposta, con il concorso del Comitato scientifico per la fauna selvatica di cui al comma 4, un’apposita struttura organizzativa a responsabilità dirigenziale, istituita ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, ordinata all’interno della direzione regionale competente in materia di agricoltura, alla cui organizzazione si provvede ai sensi del medesimo r.r. 1/2002 e successive modifiche. 2. La struttura organizzativa di cui al comma 1, di seguito denominata Struttura, per tutti gli interventi di cui all’articolo 2 che interessano il territorio delle aree naturali protette regionali, opera in collaborazione con la direzione regionale competente in materia di ambiente e in conformità alla l.r. 29/1997 e successive modifiche. 3. La Struttura, entro il 30 aprile di ciascun anno, predispone e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia una dettagliata relazione sull’attuazione del sistema di interventi di cui all’articolo 2 e sui risultati conseguiti nell’anno precedente, evidenziando eventuali difficoltà operative e criticità riferite ai singoli interventi. 4. Nell’ambito dell’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, è istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica, di seguito denominato Comitato, che opera secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. 5. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto dal direttore generale pro-tempore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche, che svolge funzioni di presidente, e dai seguenti ulteriori componenti:
b) un esperto in gestione faunistica, in possesso del diploma di laurea in biologia ovvero di laurea specialistica o magistrale in biologia o di titolo equipollente; c) un esperto in tecniche agricole e perizie estimative, in possesso del diploma di laurea in agraria ovvero di laurea specialistica o magistrale in agraria, iscritto al relativo ordine; d) un esperto in forestazione e gestione ambientale, in possesso del diploma di laurea in scienze forestali ovvero di laurea specialistica o magistrale in scienze forestali; e) un esperto in legislazione venatoria e ambientale, in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche; f) un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati, in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ovvero di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche.
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 8. Il Comitato, nell’ambito delle attività della Struttura, provvede, in particolare, a:
b) esprimere pareri; c) svolgere attività di assistenza e di consulenza tecnico-scientifica, anche attraverso l’elaborazione di studi e ricerche; d) svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale. 10. Ai componenti del Comitato, fatta eccezione per il presidente, in ragione della particolare qualificazione e professionalità richieste, si applicano, nel rispetto della vigente normativa, le disposizioni di cui all’articolo 387 del r.r. 1/2002 e successive modifiche. 11. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, diversi da quelli per i quali la vigente normativa statale prevede una specifica competenza dell'ISPRA, la Struttura può avvalersi, previo accordo, della collaborazione dello stesso ISPRA. 12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 della l.r. 17/1995 e successive modifiche, gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d), e), f), numero 2), g), i), l) e n) sono realizzati anche con la collaborazione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia di cui all’articolo 28 della medesima legge regionale, nei limiti delle rispettive competenze territoriali. Art. 4 (Sostegno agli interventi per la fauna selvatica) 1. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione, adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono stabilite, nel rispetto della legislazione europea e statale vigente in materia, le modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti con metodi selettivi secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2). 2. La disciplina regolamentare di cui al comma 1 deve conformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) vendita delle carni di animali solo previo accertamento veterinario, alle correnti condizioni di mercato e, di norma, ai rispettivi abbattitori; b) destinazione dei proventi ricavati dalla vendita di cui alla lettera a) all’attuazione del sistema di interventi di cui all’articolo 2; c) assegnazione, nei casi di abbattimenti con metodi selettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), dei proventi derivanti dalla vendita di cui alla lettera a) agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, ai fini dell’attuazione del sistema di interventi di cui allo stesso articolo 2 all’interno delle medesime aree. CAPO II PREVENZIONE E INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E CONTROLLO DELLA STESSA Art. 5 (Promozione e finanziamento di misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica) 1. Ai fini della prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), la Regione promuove e finanzia le misure individuate con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8. 2. Tra le misure di cui al comma 1, rientrano in particolare: a) la realizzazione e la manutenzione di opere, quali le recinzioni, dirette alla difesa delle colture agricole e degli allevamenti; b) la realizzazione di sistemi di alimentazione complementare, quali le coltivazioni a perdere e il foraggiamento dissuasivo. Art. 6 (Promozione e finanziamento di interventi di controllo della fauna selvatica) 1. Al fine di favorire il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), la Regione promuove e finanzia, gli interventi individuati con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 e riguardanti, in particolare, quelle specie che per la loro presenza e densità eccessive, riducono la naturale rinnovazione delle risorse forestali, provocano squilibri ai sistemi ecologici, danni all’agricoltura e agli assetti idrogeologici del territorio. Art. 7 (Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica) 1. Ai fini dell’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), la Regione, con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 individua, tra l'altro, i danni oggetto di indennizzo e le modalità di quantificazione e liquidazione dello stesso. In particolare, rientrano tra i danni indennizzabili quelli causati: a) alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo; b) agli animali da reddito; c) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti; d) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre. Art. 8 (Programma operativo annuale) 1. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con apposita deliberazione approva, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, il programma operativo annuale degli interventi previsti dall’articolo 2, di seguito denominato programma. 2. Il programma individua gli interventi che la Regione promuove, favorisce o realizza nell'anno di riferimento e, rispetto ad essi, indica in particolare:
b) i soggetti attuatori; c) i criteri e le modalità per la determinazione e concessione dei finanziamenti e per la quantificazione e liquidazione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica; d) i criteri e le modalità per la determinazione e la concessione, subordinatamente all’istituzione del relativo fondo nel bilancio di previsione regionale, di contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica; e) i criteri e le modalità, in conformità con l’articolo 26 della l. 157/1992 e successive modifiche, per l’attuazione delle misure previste dallo stesso articolo; f) le modalità di svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati; g) le risorse strumentali e finanziarie necessarie, avendo riguardo, relativamente alle seconde, anche agli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse europee e statali. 4. Al finanziamento delle misure di prevenzione e all’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, quando rispettivamente le misure sono realizzate e i danni si verificano all’interno di un’area naturale protetta di interesse regionale o provinciale, provvede, ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l’ente di gestione della stessa. 5. L’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole è a carico dei:
c) proprietari o conduttori dei fondi di cui all'articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992 e successive modifiche, qualora i danni si siano verificati nei fondi medesimi. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e a quelli di prevenzione e indennizzo dei danni a persone o a cose causati dalle specie di fauna selvatica di cui agli articoli 2, comma 1 e 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modifiche. CAPO III 1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa in vigore dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 9 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vengono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. 4. I regimi di aiuto di Stato relativi al settore agricolo e forestale sono concessi, tenuto conto delle relative decisioni di autorizzazione, in conformità all’orientamento 14/C204/01 della Commissione, del 1° luglio 2014, relativa a orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n.C204 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui ai punti 735 e seguenti. Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Entro trenta giorni dalla data di istituzione della Struttura, la Giunta regionale, previa attività ricognitiva, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, con apposita deliberazione: a) trasferisce alla Struttura i compiti che l’Osservatorio faunistico-venatorio regionale, istituito ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 17/1995 e successive modifiche, esercita ai sensi della medesima legge regionale, nonché le risorse tecniche e strumentali dello stesso Osservatorio; b) dichiara la soppressione dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale. 2. La definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l’attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) avviene nel rispetto della vigente normativa statale in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 bis, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Nelle more dell’esecutività della deliberazione di approvazione del primo programma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 42 e 42 bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche, dell’articolo 1, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo al fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali e dell’articolo 35 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali. Art. 11 (Abrogazioni) 1. Dalla data di esecutività della deliberazione di cui all’articolo 10, comma 1, sono o restano abrogate le disposizioni e gli atti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare: a) alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 e successive modifiche le parole: “, nonché dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio)”; b) l’articolo 18 della l.r. 17/1995 e successive modifiche. 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, dalla data di esecutività della deliberazione di cui all’articolo 8, sono o restano abrogate le disposizioni e gli atti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare: a) gli articoli 42 e 42bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche; b) il comma 18 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo al fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali; c) l’articolo 35 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali. Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:
b) in riferimento agli interventi da adottarsi al di fuori delle aree naturali protette, mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, del fondo denominato “Fondo per la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette”, nel quale confluiscono, a decorrere dall’anno 2015, le risorse pari a 200.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio nell’ambito del programma 02 della missione 16. Al risarcimento dei danni causati dall’attività venatoria ai sensi dell’articolo 26 della l. 157/1992 e successive modifiche si provvede, nei termini e con le modalità definite dal programma, nell’ambito delle risorse di cui al suddetto fondo; c) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 8, lettera d), si provvede con la legge di bilancio regionale 2016-2018, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, si provvede, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, li 16 Marzo 2015
Il Presidente |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |