L.R. 20 Luglio 2006, n. 8 |
"Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitativo danneggiati a causa di eventi imprevedibili".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione interviene per sostenere la situazione di disagio economico, sociale e abitativo nella quale versano i proprietari di immobili danneggiati a causa del verificarsi di eventi imprevedibili o di calamità naturali. 2. Ai fini della presente legge non rientrano nella definizione di eventi imprevedibili e di calamità naturali di cui al comma 1:
b) gli eventi e le calamità naturali già individuate nelle tipologie previste dalla vigente normativa statale e regionale ai fini dell’attività di protezione civile e i cui danni siano già stati oggetto di specifico contributo ai sensi della medesima normativa. Art. 2 (Fondo per gli eventi imprevedibili e le calamità naturali) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito un Fondo per gli eventi imprevedibili e le calamità naturali, di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni il cui territorio è interessato dagli eventi imprevedibili o dalle calamità naturali considerati ai fini della presente legge. 2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi a favore di privati, titolari di regolare titolo abilitativo edilizio, proprietari di:
b) immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. 3. I contributi di cui al comma 2 riguardano immobili danneggiati dal verificarsi degli eventi imprevedibili o dalle calamità naturali considerati ai fini della presente legge, non coperti da forme assicurative per i medesimi eventi o calamità. 4. Possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
2001, n. 380 e successive modifiche; b) manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche; c) restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche; d) ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. 5. Qualora sia accertato da rilievi effettuati dagli uffici tecnici regionali e comunali l’impossibilità di ricostruire il fabbricato danneggiato nello stesso sito, la Regione concede contributi per la demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente in altro sito. 6. Nel caso di cui al comma 5 la richiesta di contributo è subordinata alla preliminare verifica delle seguenti condizioni:
b) variante allo strumento urbanistico comunale vigente, eventualmente necessaria per la realizzazione dell’intervento. regolamento previsto all’articolo 5. Art. 3 (Misura dei contributi) 1. Il Fondo si compone di contributi:
a 50 mila euro per danni relativi a immobili e loro pertinenze destinati a prima casa di abitazione; b) in conto interessi, secondo le modalità contenute nella convenzione redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), per danni relativi a immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro né con altri contributi previsti da leggi statali o regionali per il medesimo intervento. Art. 4 (Modalità per l’accesso al Fondo) 1. Al fine di accedere al Fondo il comune, entro centottanta giorni dal verificarsi degli eventi o delle calamità naturali considerati ai fini della presente legge, trasmette alla Regione un provvedimento nel quale sono:
b) individuati gli immobili ed i fabbricati danneggiati con l’indicazione analitica dei relativi danni e la quantificazione degli stessi. 2. La Regione, sulla base del provvedimento di cui al comma 1, effettua i necessari controlli e, verificata la presenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla presente legge, determina, nei limiti della disponibilità di bilancio, l’ammontare del Fondo da trasferire a ciascun comune per la concessione dei contributi. Art. 5 (Regolamento) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione della legge stessa nel quale, in particolare, sono stabiliti:
b) i criteri per la ripartizione del Fondo tra i comuni interessati, attribuendo priorità ai comuni che si sono avvalsi della facoltà di istituire il fascicolo del fabbricato ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e successive modifiche; c) le modalità per la presentazione da parte dei privati interessati della richiesta di contributo al comune territorialmente competente e la documentazione da allegare, con particolare riferimento a quella da richiedere ai fini del contributo di cui all’articolo 2, comma 5; d) le modalità di svolgimento dei rilievi di cui all’articolo 2, comma 5; e) le modalità di erogazione dei contributi; f) le modalità di rendicontazione da parte dei comuni; g) le modalità di gestione del Fondo; h) lo schema di convenzione che la Regione stipula con gli istituti di credito ai fini della concessione del contributo in conto interessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); i) le modalità per le effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate. 2, comma 4. 3. Nel caso di fabbricati comprendenti immobili di proprietà di soggetti diversi, la richiesta di finanziamento per l’intervento di demolizione o di ricostruzione del fabbricato preesistente sullo stesso o in altro sito di cui all’articolo 2, rispettivamente, comma 4, lettera d) e comma 5, deve essere presentata dai proprietari interessati, anche riuniti in cooperativa, rappresentanti almeno il 75 per cento della proprietà. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di previsione annuale, la Giunta regionale può modificare il regolamento di cui al comma 1. Art. 6 (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi imprevedibili o alle calamità naturali verificatesi nel periodo a partire dalla data del 1° gennaio 2002 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine di beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, i privati proprietari di immobili danneggiati dagli eventi o dalle calamità naturali verificatesi nel periodo di cui al comma 1, presentano domanda al comune territorialmente competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB E62 con uno stanziamento di 50 mila euro. 2. Alla copertura della spesa di cui il comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo T22501. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 20 luglio 2006 Marrazzo
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |