L.R. 25 Novembre 1999, n. 34 |
"PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI”.
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s.o. n. 4 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Principi) 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto statuito nella convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, nella convenzione dell’ONU sulla non discriminazione e nella piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale ONU, attua una politica organica per promuovere e sostenere le famiglie nel libero svolgimento delle proprie funzioni e a tal fine: riconosce il valore delle responsabilità familiari, delle scelte di maternità e paternità, degli impegni di cura e valorizza le funzioni della famiglia quale ambito relazionale e luogo di esercizio delle responsabilità di cura e di solidarietà tra le generazioni; prende atto dell’esistenza di una pluralità di forme di convivenza fondate sulla solidarietà e sulla reciprocità e della necessità di aiutare in particolare quelle con carichi di cura nei confronti dei minori, delle persone anziane, portatrici di handicap o gravemente ammalate e le famiglie monoparentali, ai fini di ridurre le disuguaglianze tra i cittadini, determinate dalle situazioni familiari; aiuta tutti i nuclei familiari che hanno necessità di sostegni economici e sociali; orienta i propri strumenti di programmazione alle finalità e ai principi della presente legge concorrendo alla loro attuazione attraverso i programmi di settore con l’adozione di criteri tesi a garantire il coordinamento, l’integrazione e l’unitarietà della propria azione. Art. 2 (Finalità e obiettivi) 1. La Regione mette in atto politiche finalizzate a: predisporre specifici programmi di sostegno in favore delle situazioni di particolare disagio, con l’obiettivo di operare per offrire alle famiglie in condizione di bisogno, anche attraverso piani personalizzati, nel rispetto della libertà e dell’autonomia di tutti i suoi componenti, pari opportunità per il mantenimento del nucleo familiare, per la crescita e l’istruzione dei figli; ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numero dei figli e/o altre persone adulte a carico e/o per la presenza di persone prive di autonomia fisica e psichica; rimuovere gli ostacoli presenti nelle famiglie alla piena conquista dell’autonomia personale di tutti i suoi membri; promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie e delle loro associazioni; agevolare e sostenere la formazione e lo sviluppo dei nuovi nuclei familiari, con interventi diretti a rendere più agevoli le scelte e le responsabilità riguardanti il matrimonio, la convivenza, la procreazione e la cura dei figli; sostenere il diritto della coppia a scelte libere e responsabili di procreazione e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle scelte di procreazione; tutelare il diritto alla maternità delle gestanti in difficili condizioni economiche e sociali e prevenire e rimuovere, nel pieno rispetto delle scelte individuali di ogni donna, le difficoltà che possono indurre all’interruzione della gravidanza; sostenere le persone cui competono funzioni genitoriali, promuovendone la corresponsabilità; riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziali per la vita delle famiglie e per la società stessa, rendendo compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle derivanti dalle responsabilità familiari e favorendo la piena corresponsabilità dei membri della famiglia e la redistribuzione del carico del lavoro domestico e di cura tra i sessi; favorire il mantenimento del rapporto tra le generazioni nelle diverse forme in cui esso si può realizzare, favorendo ove possibile la permanenza dell’anziano nella comunità familiare o nel suo ambiente; promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate; promuovere l’attivazione, presso gli uffici relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, costituiti presso i comuni, di appositi canali informativi idonei ad agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di politiche familiari. Art. 3 (Progetti–obiettivo per le politiche di sostegno) 1. Nell’ambito del piano socio-assistenziale di cui all’articolo 46 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, sono stabiliti i progetti-obiettivo da perseguire prioritariamente nel triennio tra le politiche di sostegno di cui alla presente legge. Nel piano sono determinate per ciascun triennio le quote di risorse destinabili agli interventi di cui alla presente legge, a valere sui programmi e sugli interventi dei settori interessati nonché sulle disponibilità finanziarie specificamente disposte nel bilancio regionale per le eventuali iniziative non incluse nei programmi di settore. Art. 4 (Osservatorio permanente sulle famiglie) 1. E’ istituito, presso l’assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita, l’osservatorio permanente sulle famiglie. 2. L’osservatorio: studia e analizza l’evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, devianza e violenza, alla monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l’evoluzione delle esigenze familiari; verifica l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti, istituzioni pubbliche e private, da gruppi e associazioni; si avvale, per la sua attività, di tutte le strutture ed i servizi di ricerca e analisi regionali; agli stessi fini la Regione è autorizzata a stabilire apposite convenzioni con enti di ricerca pubblici e privati e con le università presenti sul territorio regionale. 3. L’osservatorio è costituito da cinque esperti nominati dal Consiglio regionale scelti tra docenti, ricercatori ed altri esperti del settore. 4. La Giunta regionale provvede, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche per la qualità della vita, all’organizzazione dell’osservatorio, fornendo altresì locali e personale necessari al suo funzionamento. Art. 5 (Commissione consiliare per le politiche familiari) 1. La Commissione consiliare per le politiche familiari, quale organo del Consiglio regionale competente in materia di politiche familiari: esamina i progetti-obiettivo di cui all’articolo 3; presenta agli organi regionali proposte sulle politiche familiari; esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano inerenza alla vita delle famiglie. Art. 6 (Ruolo degli enti locali) 1. Gli enti locali concorrono all’elaborazione degli strumenti di programmazione ed erogano i contributi per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Art. 7 (Conferenza regionale sulle politiche familiari) 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare per le politiche familiari, riconoscendo uno specifico valore alle strutture associative tra le famiglie, organizza, con cadenza almeno triennale, una conferenza regionale sulle politiche familiari, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei progetti-obiettivo di cui all’articolo 3. 2. Alla conferenza partecipano le province, i comuni, le aziende USL, le altre aziende ed enti interessati, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni economiche, le associazioni femminili e femministe, le associazioni e i movimenti di volontariato, le associazioni delle famiglie, delle casalinghe ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge. Spetta alla conferenza: approfondire e valutare la situazione delle famiglie, tenuto conto delle trasformazioni succedutesi nel tempo e delle problematiche emergenti; esaminare le politiche attuate nei confronti delle famiglie ed in particolare l’operato della Regione Lazio in tale ambito; avanzare proposte sulle politiche regionali per le famiglie e sugli adeguamenti dei servizi che si rendessero necessari. Art. 8 (Criteri per la definizione dei progetti-obiettivo) 1. La Regione, nella definizione dei progetti-obiettivo di cui all’articolo 3, si riferisce ai seguenti criteri generali: valutare la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico del/dei produttori di reddito; fornire contributi ad enti locali, aziende sanitarie e di trasporto ed integrare i rispettivi bilanci allo scopo di consentire la differenziazione delle politiche tariffarie secondo le condizioni familiari; incentivare e sostenere anche economicamente gli enti locali nonché le aziende sanitarie e dei trasporti che definiscono qualificate iniziative di cui alla presente legge; favorire l’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare al fine di aiutare le famiglie in stato di bisogno e la formazione di nuovi nuclei familiari; incentivare le iniziative di riorganizzazione dei servizi tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, all’offerta di servizi anche in orari e per periodi limitati atti a sostenere il lavoro di cura dei nuclei familiari, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari; incentivare l’adozione di politiche creditizie per agevolare la formazione dei nuclei familiari in occasione di particolari necessità e per aiutare le persone vittime di violenze in famiglia a costruire nuove occasioni di vita; favorire e sostenere, in campo associativo, cooperativistico, societario, forme di autorganizzazione e di imprenditorialità volte a soddisfare le esigenze e le finalità di cui alla presente legge; creare forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; sostenere anche economicamente le famiglie in stato di bisogno al fine di aiutarle a raggiungere un livello di esistenza dignitoso; tutelare il lavoro domestico riconoscendolo fondamentale ai fini di un equilibrato sviluppo della famiglia, in attuazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 57; assicurare supporti tecnici ed economici per la realizzazione da parte degli enti locali e delle aziende sanitarie di iniziative finalizzate al sostegno delle famiglie di immigrati, in attuazione della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17; definire gli standard dei servizi residenziali per minori di cui all’articolo 34 della l.r. 38/1996; assicurare particolare attenzione alla formazione delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno. Art. 9 (Nucleo familiare) 1. Ai fini della presente legge la composizione del nucleo familiare è stabilita con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Art. 10 (Sostegno ai nuclei familiari con minori) 1. La Regione, anche attraverso riduzioni e detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI), sulla base dell’autonomia ai comuni riservata dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sostiene i nuclei familiari con minori che, non potendo usufruire dei servizi di asili nido comunali per l’insufficienza dei posti disponibili, facciano ricorso all’assunzione, con regolare contratto, di persone per l’assistenza a domicilio dei minori stessi. Tali persone devono avere frequentato i corsi regionali per baby-sitter e devono essere in possesso del relativo attestato di qualificazione professionale. 2. Nel provvedimento di cui all’articolo 3, la Regione individua i tetti di reddito per il ricorso alle agevolazioni di cui al comma 1. Art. 11 (Disposizione finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 il capitolo n. 42141 con denominazione: “Fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei familiari” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni. 2. All’onere della spesa per l’esercizio relativo all’anno 1999 si provvede mediante l’utilizzo di lire 1.000 milioni previsto al capitolo 49001, lettera d), elenco 4 – fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi di spesa corrente del 4° programma, allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999. 3. La spesa relativa al funzionamento dell’”Osservatorio permanente sulle famiglie” di cui all’articolo 4 è quantificata annualmente in lire 50 milioni; l’onere rientra nello stanziamento dell’apposito capitolo n. 11421 del bilancio 1999. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 novembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 novembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |