Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio1980, n. 1, concernente: << Norme per la coltivazionedi cave e torbiere nella Regione Lazio >>.

Numero della legge: 63
Data: 16 settembre 1983
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1983

L.R. 16 Settembre 1983, n. 63
Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio1980, n. 1, concernente: << Norme per la coltivazionedi cave e torbiere nella Regione Lazio >>.

(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1983, n. 28)


Art. 1

Il quarto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l' articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, e' sostituito dal seguente comma:

<< Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato al parere della commissione consultiva regionale, che deve essere espresso entro il 31 gennaio 1984. Il parere si intende favorevole ove la commissione non si esprima entro tale termine. Conseguentemente il comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dalla commissione consultiva regionale e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine del 31 gennaio 1984 >>.


Art. 2

Il quinto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l' articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, e modificato con la legge regionale 9 febbraio 1982, n. 10, e' sostituito dal seguente comma:

<< Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell' autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva regionale, o comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al quarto e sesto comma del presente articolo, il richiedente puo' proporre ricorso, entro i successivi sessanta giorni, alla Giunta regionale che decide, in via definitiva, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, sentita la commissione consultiva regionale >>.


Art. 3

Il sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l' articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 33, e' sostituito dal seguente comma:

<< Il termine entro il quale la commissione consultiva regionale deve esprimere il proprio parere, di cui al comma precedente, resta sospeso per il periodo di centoventi giorni, ogni qualvolta la commissione stessa richieda all' istante di integrare la documentazione >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.