L.R. 08 Settembre 1986, n. 37 |
Contributo della Regione alle spese di gestione del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n.27) Art. 1 (Finalita') La Regione contribuisce alle spese ed agli oneri sostenuti dal consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci per la progettazione, costituzione, manutenzione ed esercizio delle opere di presa e delle condotte adduttrici, delle reti idriche e fognanti di tutti i comuni consorziati, comunque realizzate. Art. 2 (Norma finanziaria) Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l' anno 1986 la spesa di l. 2.000 milioni che sara' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 10055 denominato << Contributo al consorzio acquedotti degli Aurunci per la progettazione, costituzione, manutenzione ed esercizio delle opere di presa e delle condotte adduttrici delle reti idriche e fognanti, di tutti i comuni consorziati >> del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1986. All' onere di cui sopra si fara' fronte mediante analoga riduzione del capitolo n. 29832, elenco, n. 4, lettera c) del medesimo bilancio. Gli eventuali residui passivi esistenti al 31 dicembre 1985 sul capitolo n. 10050 derivanti dall' autorizzazione di spesa di L. 2.000 milioni recata dalla legge regionale 10 maggio 1985, n. 67, vengono stornati al capitolo n. 10055 suindicato. Art. 3 (Direttive finanziarie ed erogazione contributo) La Regione, raccolti i necessari dati conoscitivi, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttive per rendere piu' equilibrato il bilancio del consorzio. L' erogazione del contributo avverra' con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, sulla base di apposita relazione del consorzio che dia conto dell' impiego dei fondi. Art. 4 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |