| L.R. 23 Settembre 1974, n. 66 |
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Interpretazione autentica dell' art. 1 della legge regionale n. 19 del 18- 3- 1974.
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Art. 1 L' art. 1 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 19 va interpretato nel senso che continuano a prestare servizio presso gli uffici regionali, fino all' inquadramento nei ruoli organici regionali ai sensi e con le modalita' di cui alle leggi regionali n. 20 e 21 del 29- 5- 1973, tutti i dipendenti della Societa' pa delle Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma ( STEFER) e della Societa' Romana Ferrovie del Nord, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1275 del 7 maggio 1974, che alla data del 30 giugno 1973 si trovavano comunque a disposizione della Regione Lazio per essere utilizzati presso uffici regionali, sia in posizione di comando che di distacco di fatto. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, 2Ø comma della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 23 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |