L.R. 18 Settembre 1978, n. 54 |
Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica.
|
Art. 1 Ai consorzi di bonifica operanti nella Regione che, per configurazione e tipo di assetto idraulico e infrastrutturale del territorio, hanno accumulato passivita' determinate dalla esecuzione di opere ed attivita' pubbliche, nonche' dalla manutenzione di opere particolarmente onerose e dalla realizzazione di interventi a proprio totale carico, puo' essere concessa l' autorizzazione a contrarre mutui decennali assistiti da un contributo della Regione nella misura dell' ottanta per cento della quota interessi. Art. 2 Sono ammessi al contributo i mutui gia' in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' perfezionati successivamente al 1Ø gennaio 1978. Art. 3 Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge i mutui contratti dai consorzi aventi una contribuzione ordinaria media inferiore a L. 8.000 per ettaro, sulla base del bilancio e dei ruoli per contributo generale di bonifica dell' anno precedente a quello di richiesta del contributo. Non sono, altresi' ammessi al contributo di cui alla presente legge i mutui gia' assistiti dal concorso statale nel pagamento delle rate di ammortamento e/ o da altre provvidenze pubbliche. Art. 4 La Regione eroghera' il proprio contributo dietro presentazione da parte dei consorzi di bonifica di un documento bancario attestante l' avvenuto pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui. Art. 5 L' onere complessivo derivante dall' applicazione della presente legge ammonta a L. 500 milioni per l' anno 1978. Ai fini dell' applicazione della presente legge si provvede mediante l' istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione 1978, n. 101163 con la seguente denominazione: << Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica >>, con lo stanziamento di L. 500 milioni in termini di competenza e di L. 100 milioni in termini di cassa. Detta somma viene prelevata per i suddetti importi dal cap. 101299 << Fondo globale >>. Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si fara' fronte con legge di bilancio. Le suddette variazioni saranno riportate nel bilancio pluriennale 1978- 1981, all' area progettuale n. 0100. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 settembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 settembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |