| L.R. 09 Giugno 1975, n. 60 |
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Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nell' Amministrazione della Regione Lazio.
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Art. 1 Ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, costituiti per svolgere funzioni consultive, di studio o di consulenza tecnica nei confronti dell' Amministrazione della Regione Lazio o le cui spese sono comunque a carico della Regione Lazio, compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura di L. 15.000. Art. 2 Ai fini dell' attribuzione del gettone di presenza di cui al precedente articolo, la istituzione e la composizione delle Commissioni, Comitati e Collegi, ove non sia espressamente prevista da norme legislative o regolamentari dello Stato o della Regione del Lazio, deve avvenire con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente di concerto con quello al Bilancio. Art. 3 Ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute e' dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento economico di missione, disciplinato dalla legge della Regione Lazio 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento, per gli estranei all' Amministrazione della Regione nonche' per il personale a riposo dovra' essere regolato dal provvedimento costitutivo della Commissione o dell' organo collegiale e, comunque, nella misura, non potra' essere superiore a quello stabilito nei riguardi dei funzionari dell' Amministrazione dello Stato aventi la qualifica di Dirigente Superiore. I provvedimenti con i quali vengono istituiti le Commissioni, i Consigli, i Comitati ed i Collegi di cui alla presente legge devono, fra l' altro, indicare il capitolo di bilancio su cui gravano le spese di funzionamento di detti organi. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |