Interventi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e malattie da virus.

Numero della legge: 53
Data: 18 settembre 1974
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1974

L.R. 18 Settembre 1974, n. 53
Interventi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e malattie da virus.




Art. 1

La Regione attua negli anni finanziari 1974 e 1975 interventi per assicurare una piu' intensa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su vaste aree territoriali.
Allo scopo possono essere concessi, a favore di cooperative, consorzi e associazioni di produttori agricoli, contributi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per:
- esecuzioni di programmi, anche sperimentali, di lotta antiparassitaria riguardanti le colture frutticole ed olivicole, nonche' altre colture arboree ed erbacee quando le medesime rivestano particolare interesse nella attivita' regionale di sviluppo e potenziamento dell' agricoltura;
- acquisto di antiparassitari e di attrezzature occorrenti per la somministrazione degli antiparassitari.


Art. 2

Le domande per l' applicazione dei benefici sono presentate dagli organismi interessati agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio i quali le istruiscono e le trasmettono all' Assessore all' Agricoltura con il parere anche in ordine alla ammissibilita' di spesa.
Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, delibera la concessione del beneficio.


Art. 3

Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 700 milioni, in ragione di L. 350 milioni per l' anno 1974 e L. 350 milioni per l' anno 1975.
All' onere previsto per l' anno 1974 in L. 350 milioni si fara' fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio del 1974.
Tale somma verra' iscritta nel seguente capitolo di bilancio di nuova istituzione:
cap. 2731 << Contributi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus >>.


Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti su proposta dell' Assessore al Bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 settembre 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.