Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, avente per oggetto: << Costituzione, organizzazione, gestione, funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 >>.

Numero della legge: 46
Data: 2 giugno 1980
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 02 Giugno 1980, n. 46
Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, avente per oggetto: << Costituzione, organizzazione, gestione, funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 >>.






Art. 1

All' articolo 9, secondo comma, dopo le parole << del precedente comma >> sono aggiunte le parole: << In ogni caso almeno uno, o due o tre nominativi, in relazione al numero dei membri da eleggere, deve essere espressione delle minoranze >>.
All' articolo 9, terzo comma, dopo le parole << presente articolo >> aggiungere le parole:
<< Nei suddetti casi le comunita' montane dovranno provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di garantire nelle proprie giunte la presenza delle minoranze >>.


Art. 2

All' articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, dopo il secondo comma e' inserito il seguente comma:
<< Fino alla elezione diretta dei consigli circoscrizionali, fermo restando il numero complessivo dei componenti dei comitati di gestione di cui all' articolo 9, e' consentito di derogare ai limiti di quattro, cinque e sei membri eletti fra i componenti dell' assemblea generale, rispettivamente previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma >>.


Art. 3

All' articolo 40 il terzo comma e' sostituito dal seguente: << La consulta socio - sanitaria e' costituita da:
- Assessori regionali alla sanita' e ai servizi sociali che la presiedono a rotazione;
- due rappresentanti per ciascuna unita' sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali;
- un rappresentante per ciascuna provincia;
- dieci membri dei quali sei scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale e quattro competenti in materia di servizi sociali;
- nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio - sanitario >>. All' articolo 40, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente comma:
<< I membri della Commissione consiliare permanente competente per materia sono membri di diritto della consulta socio - sanitaria regionale >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.