Costituzione dell' Istituto regionale di studi e ricercheper la programmazione economica del Lazio.

Numero della legge: 15
Data: 18 febbraio 1974
Numero BUR: 5
Data BUR: 25/02/1974

L.R. 18 Febbraio 1974, n. 15
Costituzione dell' Istituto regionale di studi e ricercheper la programmazione economica del Lazio.




Art. 1

E' istituito, ai fini della politica di piano, assunta come impegno e metodo democratico di intervento della Regione, a norma dell' art. 47 dello Statuto regionale, l' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio, IRSPEL, avente anche il compito di organizzare e gestire il << Centro elaborazione dati >> di interesse regionale.
Il Presidente e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell' Istituto.


Art. 2

Il contributo ordinario della Regione a detto Istituto e' di Lire 150 milioni per l' esercizio finanziario 1973 e sara' di lire 850 milioni per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.
La spesa di lire 150 milioni per il 1973 gravera' sul capitolo di nuova istituzione n. 1158 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio con la denominazione: << contributo ordinario all' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (IRSPEL) e per il Centro elaborazione dati >>.
All' onere di cui al precedente comma si fara' fronte nell' esercizio 1973 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 2982 del bilancio regionale del medesimo anno.
Negli esercizi successivi la copertura della maggiore spesa derivante dall' applicazione della presente legge verra' indicata con apposito provvedimento legislativo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con proprio decreto, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3

E' approvato lo Statuto dell' Istuto, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente legge.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 sesto comma dello Statuto regionale e entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 febbraio 1974.



STATUTO
ATTO ALLEGATO



Art. 1
(Denominazione e sede)

L' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio, IRSPEL, costituito a norma dell' art. 47 dello Statuto della Regione Lazio, ha sede in Roma.
Ai fini di un razionale funzionamento del Centro elaborazione dati, il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, potra' istituire terminali, nell' ambito del territorio regionale, tenendo conto in particolare delle aggregazioni sub - regionali di programmazione.


Art. 2
(Finalita')

L' Istituto che e' organo di consultanza tecnica della Regione, aperto agli altri soggetti della programmazione democratica regionale ha per finalita':
a) espletare gli studi e le ricerche utili alla preparazione del programma di sviluppo regionale e della sua attuazione, nonche' alla redazione e verifica di piani territoriali e di programmi di sviluppo globali o settoriali, relativi a tutto od a parte del territorio regionale;
b) effettuare indagini e ricerche per lo svolgimento dell' atticita' normativa ed amministrativa della Regione;
c) raccolgiere, in forma organica, la documentazione statistica e non statistica, su tutti i fenomeni economici, demografici e sociali della regione, mediante la costituzione di una banca dei dati;
d) fornire informazioni, dati ed apporti specialistici agli Enti locali, alle organizzazioni ed alle forze sociali di cui all' art. 47, secondo comma, dello Statuto della Regione Lazio, secondo il principio della pubblicizzazione dei lavori dell' Istituto;
e) svolgere qualsiasi altro incarico di lavoro, ricerche e di studio che la Regione riterra' di affidargli;
f) collaborare con l' ISPE.
L' Istituto puo' assumere incarichi di studi e ricerche, nell' ambito delle finalita' di cui sopra, che ad esso siano affidati dagli enti pubblici e dagli organismi di cui all' articolo 47 dello Statuto regionale.
L' Istituto non ha scopi di lucro.


Art. 3
(Aderenti)

Hanno il diritto di aderire all' Istituto i Comuni e le Province del Lazio e le loro aggregazioni; possono altresi' aderire gli altri organismi di cui all' art. 47 dello Statuto regionale.
L' adesione implica la corresponsione di un contributo annuale.


Art. 4
(Indirizzi delle ricerche)

Nell' ambito delle scelte politiche del Consiglio regionale l' Istituto svolge la sua attivita' in piena autonomia scientifica. Esso opera valorizzando nel modo piu' ampio tutti gli apporti culturali, che possono provenire dalle Universita', dalle Istituzioni o da altri organismi culturali presenti nella Regione.
I rapporti tra l' Istituto e la Regione Lazio sono tenuti, per quanto di sua competenza, dal Presidente della Giunta regionale, che puo' delegare l' Assessore alla programmazione.


Art. 5
(Modalita' di svolgimento delle ricerche)

L' Istituto svolge i compiti statutari avvalendosi delle proprie strutture operative.
Indagini particolari potranno essere affidate all' esterno solo da istituti universitari ed a enti e societa' di ricerca a controllo pubblico.


Art. 6
(Personale ed esperti)

L' Istituto si avvale:
a) di personale assegnato dalla Regione Lazio e dagli altri enti aderenti;
b) di personale proprio, assunto per concorso per titoli o per esami a tempo indeterminato nei limiti dell' organico del personale dell' Istituto;
c) di tecnici e rilevatori incaricati di indagini e ricerche particolari, per la durata necessaria all' espletamento dei lavori;
d) di esperti con incarico a tempo determinato.


Art. 7
(Regolamento interno)

Il regolamento interno predisposto dal Consiglio d' Amministrazione e approvato dall' Assemblea, e' sottoposto alla ratifica della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.


Art. 8
(Organi)

Gli organi dell' Istituto sono:
a) l' Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.


Art. 9
(Assemblea)

L' Assemblea dell' Istituto e' nominata con deliberazione del Consiglio regionale ed e' composta come segue:
a) il Presidente dell' Istituto, eletto dal Consiglio regionale;
b) ventiquattro componenti eletti dal Consiglio regionale. Ogni consigliere puo' esprimere un voto fino ad un massimo di otto nomi;
c) due rappresentanti delle Province aderenti designati dalla UPI regionale;
d) otto rappresentanti dei Comuni aderenti designati - con voto limitato - dall' ANCI regionale, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze;
e) tre rappresentanti delle Comunita' Montane aderenti designati d' intesa dai Presidenti delle Comunita' medesime;
f) un rappresentante designato dalle Camere di commercio aderenti;
g) due rappresentanti degli altri enti pubblici aderenti;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti;
i) un rappresentante per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti;
l) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli imprenditori.
Partecipa all' Assemblea con voto consultivo il Direttore dell' Istituto.
L' Assemblea dell' IRSPEL si rinnova con l' elezione del Consiglio regionale del Lazio, e rimane in carica fino all' insediamento della successiva Assemblea.


Art. 10
(Compiti dell' Assemblea)

L' Assemblea provvede a:
a) fissare le linee generali di attivita' e di ricerche dell' Istituto, in conformita' agli indirizzi politico - programmatici della Regione;
b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i revisori dei conti;
c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegata la relazione annuale sull' attivita' dell' Istituto da trasmettere al Consiglio regionale;
d) fissare le indennita' per il Presidente, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i revisori dei conti;
e) approvare la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell' Istituto, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi per titoli o per esami per l' assunzione del personale stesso;
f) approvare il regolamento interno dell' Istituto, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
g) deliberare in merito all' acquisizione, alienazione e modificazione dei beni immobili dell' Istituto.


Art. 11
(Convocazione e deliberazioni dell' Assemblea )

L' Assemblea e' convocata dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, ed in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.
L' Assemblea si riunisce almeno due volte all' anno e quando lo stabilisce il Presidente, ovvero la richiedano un quarto dei componenti dell' Assemblea stessa, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due revisori dei conti.


Art. 12
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' costituito dal Presidente dell' Istituto e da dieci componenti, eletti dall' Assemblea: almeno sei saranno scelti tra i componenti designati dalla Regione, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
Il Direttore partecipa alle riunioni con voto consultivo. Alle riunioni del Consiglio, quando delibera in materia di personale, partecipa, con voto consultivo un rappresentante del personale di ruolo dell' Istituto, designato dal personale stesso.
Allo scopo di assicurare un rapporto diretto e costante della Regione con l' Istituto, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, e un piu' adeguato sostegno alle finalita' previste all' art. 2 del presente Statuto, i consiglieri regionali possono essere scelti come presidente o membri del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto.
Gli emolumenti dei componenti gli organi dell' Istituto non sono cumulabili con quelli di Consigliere regionale.


Art. 13
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e deve essere comunque rinnovato con il rinnovo dell' Assemblea. Esso provvede a:
a) nominare, su proposta del Presidente, un Consigliere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e la relazione annuale di cui al punto c) dell' art. 10;
c) approvare annualmente, sulla base delle linee generali di attivita' e di ricerche approvate dall' Assemblea, il programma esecutivo ordinario di attivita', studi e ricerche dell' Istituto, compatibile con i contributi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 21. A tal fine promuove conferenze degli Enti locali e delle loro aggregazioni, delle organizzazioni politiche, economiche e sociali per la discussione dei temi che costituiscono oggetto del programma dell' Istituto;
d) formulare proposte di studi e di ricerche alla Regione, agli Enti pubblici e agli organismi indicati all' art. 47 dello Statuto regionale;
e) predisporre il regolamento interno, a norma dell' art. 7 dello Statuto;
f) nominare gli esperti, fissandone le remunerazioni;
g) nominare il Direttore; deliberare gli incarichi ai tecnici e rilevatori per lo svolgimento di indagini e ricerche particolari; bandire i concorsi per titoli o per esami per l' assunzione del personale di ruolo;
h) deliberare l' affidamento ad organismi esterni di ricerche per conto dell' Istituto con i limiti di cui all' art. 5;
i) approvare le convenzioni con le quali all' Istituto vengono affidati incarichi di ricerca;
l) fissare le linee di funzionamento degli uffici dell' Istituto;
m) adempiere alle funzioni ad esso attribuite dal regolamento interno;
n) vigilare sullo svolgimento dei lavori affidati allo Istituto;
o) autorizzare le spese, approvare i contratti e deliberare su tutto quanto occorre per il funzionamento dello Istituto, che non sia riservato all' Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione puo' affidare al Direttore alcune funzioni amministrative stabilendo altresi' il limite massimo di spesa che questi puo' autorizzare.


Art. 14
(Convocazione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza puo' essere convocato per telegramma o per fonogramma almeno 24 ore prima della riunione.
Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno sei membri.
In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio si riunisce quando lo stabilisce il Presidente ovvero su richiesta di tre componenti del Consiglio stesso o di due revisori dei conti.


Art. 15
(Il Presidente)

Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale. Egli ha la rappresentanza legale dell' Istituto; convoca e presiede l' Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato scientifico; cura l' esecuzione delle deliberazioni dei primi due organi, coadiuvato dal Direttore; sovraintende a tutta l' attivita' dell' Istituto.
Dura in carica tre anni, e cessa, comunque, dalla carica con il rinnovo dell' Assemblea.
In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Consiglio nominato ai sensi dell' art. 13 lett. a) del presente Statuto.


Art. 16
(Comitati scientifici)

Il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle necessita' e per tempi determinati, puo' istituire in Comitato scientifico gli esperti di cui all' art. 6 punto d), con la eventuale partecipazione di un numero limitato di consulenti esterni di chiara fama, scelti di volta in volta.
Tale Comitato ha il compito di esprimere pareri tecnici sui piani e le modalita' di espletamento delle ricerche affidate all' Istituto.
Il Direttore partecipa ai lavori del Comitato.


Art. 17
(Direttore)

Il Direttore dirige gli uffici dell' Istituto. In particolare, egli:
a) e' responsabile dell' applicazione del regolamento interno dell' Istituto;
b) partecipa con voto consultivo alle riunioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, svolgendo altresi' le funzioni di segretario di tali organi;
c) dirige e coordina l' attivita' tecnica e amministrativa dell' Istituto;
d) e' responsabile del buon funzionamento degli uffici dell' Istituto;
e) partecipa ai lavori di Comitati scientifici.


Art. 18
(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall' Assemblea tra i propri componenti.
Due revisori effettivi ed uno supplente sono nominati tra i componenti designati dalla Regione. I revisori, che rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica l' Assemblea, eleggono nel loro seno un Presidente.


Art. 19
(Compiti dei revisori)

Al Collegio dei revisori spetta il controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile dell' Istituto, riferendo in merito all' Assemblea.
Il Collegio stesso esprime il parere sulla conformita' del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge e statutarie.
I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e con voto consultivo quando si discute il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell' Istituto.


Art. 20
(Scioglimento degli organi)

Il Consiglio regionale puo' sciogliere l' Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione in caso di loro inattivita' o irregolare funzionamento e procedere alla nomina di un Commissario che dura in carica il tempo necessario per la ricostituzione degli organi predetti, che deve avvenire, comunque, entro e non oltre sessanta giorni dalla esecutivita' della deliberazione di scioglimento.


Art. 21
(Finanziamento)

Il finanziamento dell' Istituto e' assicurato:
a) dal contributo annuale per l' attivita' e per le spese ordinarie di funzionamento erogato dalla Regione Lazio;
b) dai contributi annuali per l' attivita' e le spese ordinarie di funzionamento, erogati dagli enti aderenti, nella misura fissata dall' Assemblea;
c) dai contributi speciali erogati dalla Regione Lazio e dagli altri enti pubblici per la esecuzione delle ricerche e degli studi da essi commessi all' Istituto e non previsti dal programma ordinario d' attivita' dell' Istituto di cui all' art. 13 dello Statuto;
d) da ogni altra entrata, che derivi dallo svolgimento dei compiti istituzionali.
L' affidamento di studi e ricerche e di altri incarichi all' Istituto implica l' assunzione del relativo onere finanziario da parte del committente.


Art. 22
(Bilancio)

L' esercizio finanziario inizia il 1Ø luglio e si chiude il 30 giugno dell' anno successivo.
Il bilancio preventivo deve essere presentato all' Assemblea entro il 15 marzo dell' esercizio precedente a quello di riferimento.
Il conto consuntivo deve essere presentato entro il 30 ottobre dell' esercizio successivo a quello di riferimento.


Art. 23
(Recesso degli aderenti)

Gli enti aderenti possono recedere dall' Istituto, mediante comunicazione da inviare al Presidente almeno sei mesi prima della chiusura dell' esercizio finanziario, fermo l' obbligo di corrispondere il contributo intero relativamente all' esercizio in corso.
Il recedente non ha diritti sul patrimonio dell' Istituto.


Art. 24
(Liquidazione)

Il Consiglio regionale puo' deliberare la liquidazione dell' Istituto; in tal caso il patrimonio netto residuo e' ripartito tra la Regione Lazio e gli enti aderenti in proporzione ai contributi ordinari erogati negli ultimi tre anni.


Art. 25
(Norma transitoria)

Nella prima costituzione dell' Assemblea, finche' gli altri enti non avranno perfezionato la loro adesione all' Istituto ed i vari organismi di cui all' art. 9 non avranno effettuato le designazioni dei loro rappresentanti, l' Assemblea stessa delibera validamente con la partecipazione dei soli componenti nominati dal Consiglio regionale di cui ai punti a) e b) dell' art. 9.
Analogamente il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la partecipazione del Presidente
e dei sei Consiglieri eletti tra i componenti designati dalla Regione.
La integrazione dell' Assemblea medesima avra' luogo a mano a mano che alla Regione perverranno le adesioni e le designazioni previste dal presente Statuto.
L' integrazione del Consiglio di Amministrazione avra' luogo non appena l' Assemblea avra' raggiunto i trentacinque componenti.
Gli organi di cui all' art. 8, nella loro prima costituzione, restano in carica fino al 30 giugno 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.