L.R. 11 Giugno 1975, n. 65 |
Integrazioni e rettifiche alla legge regionale n. 46 del 17 settembre 1974: << Provvidenze per il settore vitivinicolo >>.
|
ARTICOLO UNICO Al primo comma dell' art. 3, titolo II << Istituzione della Commissione regionale per i problemi vitivinicoli >>, della legge regionale n. 46 del 17 settembre 1974 recante norme per << provvidenze in favore del settore vitivinicolo >>, dopo le parole: << i) da n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti a livello nazionale >> vengono aggiunte le parole: << i) dal direttore della Sezione operativa periferica di Velletri dell' Istituto Sperimentale per l' enologia di Asti >>. Al primo comma dell' art. 4 della legge n. 46 del 17 settembre 1974, le parole << di cui alle lettere b), c), e), f), g), i) >> vengono sostituite dalle parole << di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) >>. Dopo il secondo comma, vengono aggiunti i commi seguenti: << La Commissione sara' rinnovata ogni cinque anni a decorrere dal suo insediamento, coincidente con la prima nomina dei componenti che, comunque, potranno essere confermati. I componenti che ne entrano a far parte in virtu' dell' ufficio ricoperto non potranno rimanere in carica se cessati da tale ufficio. E' data facolta' alle organizzazioni ed enti designanti di proporre, motivandola adeguatamente, la sostituzione dei loro rappresentanti anche durante il quinquennio di durata in carica. Fatta eccezione per l' Assessore all' Agricoltura, la nomina dei componenti subentranti a quelli per qualsiasi motivo decaduti avviene con le modalita' previste al primo comma del presente articolo. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 11 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 giugno 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |