"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE: «INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA CRESCITA DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GRANDE GIUBILEO DEL 2000»".

Numero della legge: 7
Data: 11 gennaio 2000
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/2000

L.R. 11 Gennaio 2000, n. 07
"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE: «INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA CRESCITA DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GRANDE GIUBILEO DEL 2000»".

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 2 del 20 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



Art. 1
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni le parole "entro il 30 novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3, della l.r. 20/1997 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti: "5 bis. Qualora non venga rispettato il termine del 31 dicembre 1999 per l'ultimazione degli interventi, ma, entro lo stesso termine, siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo, i relativi contributi sono proporzionalmente ridotti. 5 ter. Qualora le strutture ed i relativi impianti realizzati, in tutto o in parte, ai sensi dei commi 5 e 5 bis, entro la data del 31 dicembre 1999, non siano resi operanti a causa dei tempi di rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, non si provvede alla revoca del contributo concesso purché entro la suddetta data sia stata presentata istanza agli uffici competenti. L'erogazione dei contributi è comunque condizionata al rilascio delle citate autorizzazioni. 5 quater. Lo stato dei lavori realizzati per almeno il cinquanta per cento ai sensi del comma 5 bis è certificato dal direttore dei lavori con una relazione tecnica dalla quale risulti altresì la funzionalità delle strutture e dei relativi impianti cui i lavori stessi si riferiscono. Alla relazione tecnica va allegato computo metrico a consuntivo dei lavori e delle forniture articolato secondo le tipologie degli interventi previsti nel progetto approvato.".


Art. 2
(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni)


1. Al comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni, le parole "il tasso di interesse a carico dei beneficiari conseguente agli abbattimenti stessi non può, in ogni caso, scendere al di sotto di 1,8 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "il tasso di interesse a carico dei beneficiari conseguente agli abbattimenti stessi non può, in ogni caso, scendere al di sotto di 1 punto percentuale.".


Art. 3
(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni)


1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
"c) non vengano rispettati i termini e le condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater.".



Art. 4
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni)


1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche se non finanziati ai sensi dell'articolo 4, i comuni possono adottare le varianti urbanistiche disciplinate dal presente articolo entro il 30 gennaio 2000. Le procedure urbanistiche ed edilizie di cui ai successivi commi si applicano fino alla data del 30 aprile 2000. Tali procedure non si applicano ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale.".


Art. 5
(Condizioni per l'ammissione a contributo degli interventi inizialmente non inseriti in graduatoria)

1. Gli interventi che non sono stati ammessi ai contributi e conseguentemente non risultano inseriti nella graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 aprile 1999, n. 12, supplemento ordinario n. 2, esclusivamente in quanto i soggetti interessati hanno dichiarato di ultimare i lavori in data successiva al 30 novembre 1999, possono essere ammessi ai contributi qualora vengano ultimati entro la data del 31 dicembre 1999 ovvero siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo. A tal fine i soggetti beneficiari devono presentare entro il 31 gennaio 2000 copia del titolo abilitativo a potere eseguire gli interventi e copia della deliberazione dell'istituto di credito relativa alla concessione del mutuo. Entro la medesima data del 31 gennaio 2000 i soggetti beneficiari devono produrre la specifica documentazione prevista dagli allegati 3 e 4 dell'avviso pubblico deliberato dalla Giunta regionale con atto dell'8 lugli
o 1997, n. 4262.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater della l.r. 20/1997, come da ultimo modificato dalla presente legge.



Art.6
(Fondo speciale integrativo)

1. Il fondo speciale integrativo del capitolo n. 23232 del bilancio regionale, istituito con il capitolo n. 23240, denominato "Integrazione del fondo speciale costituito presso la FILAS per contributi a soggetti privati per incentivi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive, in occasione del Giubileo del 2000" e finalizzato ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, viene destinato per agevolare il completamento degli interventi di cui alla l.r. 20/1997 e successive modificazioni relativamente ai quali, alla data del 31 dicembre 1999, siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. I contributi concessi ai sensi del comma 1 vengono revocati qualora gli interventi non siano ultimati entro la data del 30 aprile 2000 ed entro la stessa data non siano rese operative le strutture e gli impianti relativi.

3. La misura dei contributi di cui all'articolo 4 della l.r. 20/1997, come da ultimo modificato dalla presente legge, concessi ai sensi del comma 1, è determinata con provvedimento dalla Giunta regionale.


Art.7
(Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37)

1. L'articolo 17 della l.r. 37/1999 è abrogato.



Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 gennaio 2000

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.