L.R. 07 Agosto 1998, n. 34 |
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI RIETI
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S.O. n.2 S O M M A R I O CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalita') CAPO II SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE Art. 2 Modifica della deliberazione consiliare 20 dicembre 1996, n. 291 Art. 3 Reimpiego dei lavoratori occupati in lavori socialmente utili Art. 4 Piani di insediamento produttivo Art. 5 Recupero fabbricati industriali in disuso Art. 6 Commercializzazione ed esportazione CAPO III SVILUPPO DEL SISTEMA SCOLASTICO Art. 7 Realizzazione e gestione di strutture scolastiche CAPO IV ADEGUAMENTO ANTISISMICO Art. 8 Finanziamenti regionali CAPO V ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATADELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE Art. 9 Progetti di gestione associata CAPO VI SVILUPPO ATTIVITA' TURISTICA Art. 10 Collegamenti a fune CAPO VII VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE LOCALI TIPICHE Art. 11 Finanziamenti CAPO VIII COFINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONSORTILI DI COMPARTO Art. 12 Progetti di sviluppo delle attivita' produttive CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 14 Disposizioni finanziarie CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalita') 1. Al fine di ridurre le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico, nonche' di crisi occupazionale esistenti nel territorio della Provincia di Rieti, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e dei settori di intervento indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la realizzazione di un progetto di sviluppo con i seguenti obiettivi: a) sostegno all'occupazione; b) sviluppo del sistema scolastico; c) adeguamento antisismico dei centri storici; d) promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative dei comuni; e) sviluppo dell'attivita' turistica; f) valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche; g) cofinanziamento alle societa' consortili di comparto. CAPO II SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE Art. 2 (Modifica della deliberazione consiliare 20 dicembre 1996, n. 291) 1. Le agevolazioni previste al punto 3.1.1. della deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 291, attuativa dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, sono estese anche alle imprese localizzate nei comuni ricadenti in zona montana, cosi' come definita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. Art. 3 (Reimpiego dei lavoratori occupati in lavori socialmente utili) 1. Al fine di favorire, anche attraverso lo sviluppo delle professionalita' acquisite, il reimpiego dei soggetti utilizzati in provincia di Rieti, per lavori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente, la Regione interviene per finanziare progetti tesi alla formazione di impresa e alla realizzazione di lavoro stabile. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 consistono in contributi: a) in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per progetti di importo non superiore a 150 milioni e relativamente alle cooperative su terre pubbliche, non superiore a 750 milioni; b) in conto interesse pari alla differenza tra la rata di ammmortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale e quella calcolata al tasso minimo a carico del beneficiario dalla stessa normativa. 3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2, i soggetti interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro. 4. Alla domanda di cui al comma 3, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione. Il progetto deve indicare, in particolare: a) gli obiettivi produttivi da realizzare; b) la previsione di redditivita' ed economicita' di gestione, con riferimento alla concreta possibilita' di collocare i prodotti e i servizi oggetto dell'attivita', suffragata da eventuali ricerche di mercato; c) l'attivita' di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto; d) il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2. Art. 4 (Piani di insediamento produttivo) 1. Per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo i comuni possono avvalersi, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 possono applicarsi ai comuni: a) dotati di strumento urbanistico vigente; b) con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; c) privi di aree attrezzate per l'artigianato o per le attivita' industriali o comunque di aree destinate ad insediamenti produttivi. 3. La Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al cinquanta per cento a consorzi artigiani o misti per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione dei piani di insediamento produttivo di cui al comma 1. 4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi dalla Regione secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, in quanto compatibili, e in via prioritaria a favore dei consorzi che presentino richieste relative a soluzioni intercomunali. Art. 5 (Recupero fabbricati industriali in disuso) 1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nella provincia di Rieti, la Regione promuove il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del Consorzio industriale Rieti-Cittaducale, di seguito denominato Consorzio. 2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, la Regione costituisce un fondo regionale speciale rotativo la cui gestione e' affidata al Consorzio che gestisce il fondo in conformita' agli obiettivi e alle finalita' del presente articolo e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 e successive modificazioni. 3. Sulla base delle richieste avanzate dagli imprenditori, dagli artigiani della provincia di Rieti, il Consorzio individua i fabbricati industriali in disuso idonei ad ospitare una o piu' unita' produttive di piccola o media dimensione. 4. Sui fabbricati industriali di cui al comma 3, il Consorzio esercita il diritto di opzione all'acquisto per terzi, avvalendosi del fondo speciale regionale di cui al comma 2. 5. Il Consorzio concede alle imprese interessate ad esercitare il diritto di opzione un mutuo quindicennale, di cui i primi tre anni di preammortamento, per un ammontare massimo di lire 1 miliardo. 6. Il Consorzio informa i potenziali utilizzatori delle disponibilita' di fabbricati industriali tramite pubblici avvisi, nonche' attraverso le organizzazioni imprenditoriali sindacali e gli enti locali interessati. 7. Il mutuo di cui al comma 5 e' concesso dal Consorzio, secondo le modalita' di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 e successive modificazioni, ad un tasso di interesse del tre per cento. Art. 6 (Commercializzazione ed esportazione) 1. Al fine di promuovere la commercializzazione e l'esportazione nei mercati esteri dei prodotti della provincia di Rieti, la Regione concede contributi a favore di imprese che aderiscono alla formazione di un consorzio-export costituito ai sensi della legge 21 marzo 1981, n. 240 e successive modificazioni e della legge 21 marzo 1989, n. 83 e successive modificazioni. 2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati: a) alla realizzazione di programmi di intervento tesi ad agevolare l'attivita' di export; b) a sostenere e ad abbattere i costi relativi alle operazioni di export. 3. I programmi di intervento di cui al comma 2, lettera a) si riferiscono, in particolare, a: a) studi di mercato; b) dimostrazioni e pubblicita', nonche' costituzione di campionari e di depositi; c) rappresentanze permanenti all'estero; d) costituzione di reti di vendita e di centri di assistenza all'estero nonche' al loro funzionamento; e) abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al cinquanta per cento, dovuti a fronte di esportazioni. 4. Le operazioni di export di cui al comma 2, lettera b), riguardano, tra l'altro: a) certificati d'origine; b) spese doganali; c) visti consolari; d) resa a porto; e) assicurazione inerente a garanzia incasso crediti all'estero; f) introduzione di appositi marchi, anche temporanei. 5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base ai criteri indicati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio e secondo le procedure di cui al Titolo II, Capo IV, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni, e comunque nella misura massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 6. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 5 sono indicati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. CAPO III SVILUPPO DEL SISTEMA SCOLASTICO Art. 7 (Realizzazione e gestione di strutture scolastiche) 1. Al fine di garantire un adeguato livello di inse gnamento, la provincia di Rieti, sulla base di un'analisi su scala decennale dell'evoluzione della popolazione scolastica nel proprio territorio, nonche' delle richieste avanzate dai singoli comuni, approva un piano straordinario concernente la realizzazione, anche attraverso il recupero, di strutture destinate ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori, in posizione baricentrica a comuni che hanno: a) popolazione non superiore a 3000 abitanti; b) scarsa popolazione in eta' scolare. 2. La Regione approva il piano provinciale di cui al comma 1 e il finanziamento degli interventi previsti nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 3. Nell'ambito della programmazione provinciale, i comuni associati o le comunita' montane rientranti nel medesimo bacino d'utenza, individuano l'area nella quale realizzare la struttura scolastica, la cui progettazione e' affidata al comune nel quale essa ricade. 4. Al fine di ottenere i finanziamenti di cui al comma 2, i comuni associati o le comunita' montane rientranti nel medesimo bacino di utenza, presentano alla provincia apposita domanda nella quale e' prevista: a) la forma scelta per la gestione associata della struttura scolastica realizzata; b) l'impegno, da parte delle amministrazioni comunali interessate a coprire con propri fondi la spesa eccedente il finanziamento regionale anche, eventualmente, mediante l'utilizzo di edifici scolastici dismessi di proprieta' dei comuni rientranti nella forma di gestione di cui alla lettera a). 5. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 4, la provincia, dopo aver valutato la conformita' del progetto presentato alla programmazione provinciale e alle disponibilita' di bilancio della Regione, ammette lo stesso a contributo. 6. A seguito della dichiarazione di ammissione a contributo da parte dell'amministrazione provinciale, il comune incaricato ai sensi del comma 3, adotta con delibera il progetto esecutivo che costituisce variante allo strumento urbanistico ed equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ed indifferibilita' delle opere ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni. 7. La variante di cui al comma 6 e' approvata secondo le procedure di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni. 8. All'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo provvede la provincia secondo le modalita' previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni. 9. Alle spese di progettazione di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto nel capitolo n. 28115 denominato "Fondo per la progettazione" di cui alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12. CAPO IV ADEGUAMENTO ANTISISMICO Art. 8 (Finanziamenti regionali) 1. La Regione interviene per finanziare opere di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio situato nei centri storici dei comuni della provincia di Rieti classificati sismici ai sensi della normativa statale. 2. La richiesta di finanziamento e' inoltrata all'amministrazione regionale decentrata opere e reti di servizi e mobilita' di Rieti, di seguito denominata amministrazione decentrata, che ne cura l'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che economico. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, devono essere allegati: a) una relazione tecnico-economica in grado di delineare l'impegno finanziario necessario per la realizzazione dell'opera; b) la documentazione richiesta ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 4. 4. L'amministrazione decentrata, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, approva, indicando anche il numero dei progetti finanziabili con le risorse assegnate, una graduatoria sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) rapporto costi-benefici; b) uso per fini abitativi dell'immobile da parte dei proprietari ivi residenti; c) pregio e valore storico-artistico dell'immobile; d) vetusta' dell'immobile. 5. I soggetti interessati presentano i progetti esecutivi dell'opera finanziata entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'amministrazione decentrata dell'inserimento in graduatoria. 6. La Regione concede: a)contributi in conto capitale, per opere di importo massimo di lire 300 milioni, nella misura non superiore al: 1) quindici per cento dell'importo certificato dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione decentrata, per le opere da realizzare nel territorio dei comuni classificati S/9 o S/6 ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni; 2) venticinque per cento dell'importo certificato dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione decentrata, per le opere da realizzare nel territorio dei comuni classificati A/12 ai sensi della l. 64/1974 e successive modificazioni; b) contributi in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale e quella calcolata al tasso minimo a carico del beneficiario dalla stessa normativa. CAPO V ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE Art. 9 (Progetti di gestione associata) 1. La Regione promuove le iniziative dei comuni volte ad esercitare, in forma associata e secondo criteri di economicita' ed efficienza, i servizi e le funzioni amministrative relativi a: a) trasporto scolastico; b) polizia municipale; c) attivita' strumentale alla pianificazione territoriale. d) catasto unificato; e) servizi anagrafici unificati. 2. A tal fine i comuni possono predisporre progetti di affidamento della gestione dei servizi e delle funzioni di cui al comma 1 ad associazioni intercomunali o alle comunita' montane da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di servizi sociali, per il relativo finanziamento. 3. I progetti di gestione di cui al comma 2 devono indicare: a) l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio della gestione associata; b) le risorse umane e strumentali da assegnare alla gestione associata; c) la disciplina amministrativa e finanziaria della gestione associata. 4. La Regione finanzia il progetto di gestione di cui al comma 2, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale e regionale e contribuisce, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, agli oneri sostenuti dalla gestione associata mediante la previsione di un piano di programmazione articolato in fasi diversificate per tempi e modalita' di assistenza in un arco di tempo determinato. 5. L'intervento finanziario della Regione può riguardare, altresi', la formazione professionale del personale da destinare alla gestione associata nonche', nella fase di avvio del progetto, l'assistenza tecnica degli uffici regionali. CAPO VI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA Art. 10 (Collegamenti a fune) 1. Al fine di migliorare i collegamenti tra le stazioni turistiche invernali presenti nella provincia di Rieti, nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio compreso nella medesima provincia, la Regione interviene per finanziare: a) la redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi alla realizzazione di impianti di collegamenti a fune tra ambiti sovracomunali; b) la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a). 2. I soggetti interessati al finanziamento previsto al comma 1, lettera a), presentano, secondo la procedura di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 62 e successive modificazioni, domanda corredata del relativo progetto preliminare, gia' approvato con delibera dagli enti locali competenti. 3. La Regione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, convoca una conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti. 4. Alla conferenza di cui al comma 3 partecipano i responsabili delle strutture regionali o statali competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' i membri del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture (CTCR) di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono collegialmente il proprio parere. 5. I progetti preliminari regolarmente pervenuti che ottengono il parere favorevole della conferenza, sono ammessi a contributo, nei limiti della disponibilita' di bilancio. 6. La realizzazione dei progetti di cui al comma 5 e' finanziata dalla Regione, ai sensi del comma 1, lettera b), nella misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo previsto. CAPO VII VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE LOCALI TIPICHE Art. 11 (Finanziamenti) 1. Al fine di promuovere e sostenere iniziative tese a sviluppare ed a valorizzare le produzioni agricole e zootecniche locali in rapporto con la gastronomia tipica connessa alla genuinita' dei prodotti, la Regione interviene per finanziare la realizzazione di laboratori ed impianti di preparazione, trasformazione, fabbricazione,confezionamento, deposito e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici tipici locali delle aziende dirette coltivatrici finalizzate alla vendita diretta dei prodotti dell'azienda ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni. 2. La domanda per ottenere i finanziamenti di cui al comma 1 deve essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura che ne cura l'istruttoria con le procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 1997, n. 2918, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 1997, n. 6945 concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, Titoli II e III. 3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione concede a favore di imprenditori agricoli a titolo principale, contributi in conto capitale, per opere di importo massimo di lire 150 milioni, nella misura del: a) nelle zone svantaggiate: 1) quarantacinque per cento per interventi strutturali sugli immobili; 2) trenta per cento per gli altri tipi di investimento; b) nelle altre zone: 1) trentacinque per cento per interventi strutturali sugli immobili; 2) venti per cento per gli altri tipi di investimento. CAPO VIII COFINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONSORTILI DI COMPARTO Art. 12 (Progetti di sviluppo delle attivita' produttive) 1. La Regione concede alla provincia di Rieti un finanziamento al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'attivita' turistica ed agro-silvo-zootecnica, nonche' il rilancio della piccola media industria e dell'artigianato, all'interno del territorio provinciale. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la provincia destina il contributo regionale alle societa' consortili di comparto istituite dalla medesima provincia, quale cofinanziamento dei progetti promossi dalle stesse societa' consortili per lo sviluppo delle attivita' produttive indicate al comma 1. CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 13 (Termine di presentazione) 1. Al fine di ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 31 maggio di ogni anno. 2. Per l'anno 1998 i soggetti interessati ad ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, devono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Art. 14 (Disposizioni finanziarie) 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.000 milioni per il triennio 1998-2000, rispettivamente L. 1.000 milioni per il 1998, L. 3000 milioni per il 1999, e L. 2.000 milioni per il 2000, e' iscritto ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1998-2000: a) capitolo n. 22147 denominato: "Contributo per progetti finalizzati alla formazione d'impresa e alla realizzazione di lavoro stabile" (art. 3) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 100 milioni 2000 L. 150 milioni b) capitolo n. 22254 denominato: "Contributo in conto capitale a consorzi artigiani per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di piani di insediamento produttivo" (art. 4) 1998 L. 100 milioni c) capitolo n. 22148 denominato: "Costituzione presso il Consorzio per il Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale del fondo speciale rotativo per il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del medesimo consorzio industriale" (art. 5) 1998 L. 100 milioni d) capitolo n. 22323 denominato: "Contributo in favore delle imprese per la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti della provincia di Rieti" (art. 6) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 200 milioni 2000 L. 100 milioni e) capitolo n. 44113 denominato: "Contributo per l'adozione del piano straordinario da parte della provincia di Rieti per la realizzazione di strutture destinate ad uso della scuola materna, elementare e media inferiore" (art. 7) 1998 L. 200 milioni 1999 L. 200 milioni 2000 L. 100 milioni f) capitolo n. 32466 denominato: "Contributo in conto capitale per il finanziamento di opere per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio nei centri storici della provincia di Rieti" (art. 8) 1998 L. 150 milioni 1999 L.1.100 milioni 2000 L. 700 milioni g) capitolo n. 32467 denominato: "Contributi in conto interessi per il finanziamento di opere per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio nei centri storici della provincia di Rieti" (art. 8) 1998 L. 150 milioni 1999 L. 700 milioni 2000 L. 400 milioni h) capitolo n. 13148 denominato: "Contributo per il finanziamento dei progetti comunali di gestione associata finalizzati ad esercitare i servizi e le funzioni amministrative nei comuni della provincia di Rieti" (art. 9) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 200 milioni 2000 L. 200 milioni i) capitolo n. 32505 denominato: "Contributo per la progettazione e la realizzazione di collegamenti a fune tra ambiti sovracomunali nella provincia di Rieti" (art. 10) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 100 milioni 2000 L. 150 milioni l) capitolo n. 21177 denominato: "Contributi in conto capitale per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche nella provincia di Rieti" (art. 11) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 150 milioni 2000 L. 100 milioni m) capitolo n. 21179 denominato: "Contributi in conto interessi per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche nella provincia di Rieti" (art. 11) 1999 L. 150 milioni 2000 L. 100 milioni n) capitolo n. 28150 denominato: "Contributo alla provincia di Rieti quale cofinanziamento dei progetti promossi dalle societa' consortili" (art. 12) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 100 milioni 2. La copertura finanziaria del predetto complessivo importo di L. 6.000 milioni e' assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, degli stanziamenti iscritti alla lettera a) del capitolo n. 29002 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio annuale e pluriennale 1998-2000. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |