Norme per favorire la costituzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia.

Numero della legge: 19
Data: 16 febbraio 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1990

L.R. 16 Febbraio 1990, n. 19
Norme per favorire la costituzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia.

(Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1990, n. 7).


Art. 1
(Costituzione del consorzio)

1. La Regione, per il perseguimento di una maggiore efficienza dei pubblici servizi di trasporto metroferroviario di un interesse regionale, promuove la costituzione di un consorzio, ai sensi degli articoli n. 2602 e seguenti del Codice civile, tra le aziende pubbliche che gestiscono servizi di trasporto ed aziende private di elevata specializzazione aventi officina o stabilimenti nel territorio regionale.


Art. 2
(Settori di intervento)

1. I settori di intervento del consorzio di cui al precedente articolo sono i servizi ferroviari e metropolitani, in relazione all'esecuzione di operazioni di revisioni e manutenzione del materiale rotabile su ferrovia e dei veicoli ausiliari.

2. Il consorzio provvede alla completa gestione del servizio di cui al precedente comma, salvo comprovata impossibilita' a far fronte alle esigenze di alta manutenzione con i mezzi a disposizione delle aziende consorziate.


Art. 3
(Interventi finanziari)

1. I finanziamenti regionali, inclusi nei programmi annuali e poliennali di cui alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, finalizzati all'esecuzione del servizio di revisione e manutenzione del materiale rotabile su ferrovia e dei veicoli ausiliari, sono concessi alle aziende pubbliche di trasporto a condizione che partecipino al consorzio previsto dalla presente legge.

2. I relativi interventi sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge regionale 20 novembre 1989, n. 67.


Art. 4
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a trasferire all'Azienda consortile trasporti Lazio (A.Co.Tra.L.) il finanziamento di L. 6.000 milioni di cui al punto 2 della tabella A allegata alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, per l'attuazione delle finalita' della presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.