Indirizzi per la riorganizzazione dei presidi sanitari al fine di tutelare la dimensione psico - affettiva del parto.

Numero della legge: 84
Data: 3 giugno 1985
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1985

L.R. 03 Giugno 1985, n. 84
Indirizzi per la riorganizzazione dei presidi sanitari al fine di tutelare la dimensione psico - affettiva del parto.

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1985, n. 17)


Art. 1
(Finalita')

La Regione promuove le condizioni per assicurare la dimensione umana del parto e la tutela sociale, sanitaria e psico - affettiva della madre e del bambino.
Le unita' sanitarie locali garantiscono l' integrazione funzionale tra i servizi ospedalieri, quelli poliambulatoriali e quelli consultoriali al fine di elevare la qualita' dell' assistenza connessa al periodo di gravidanza ed alle varie fasi del parto.


Art. 2
(Indirizzi per la preparazione e l' espletamento del parto)

Le unita' sanitarie locali, tramite i consultori, favoriscono la preparazione al parto assicurando i relativi corsi e le misure idonee alla prevenzione delle forme patogene della madre e del nascituro in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1976, n. 15.
Le strutture sanitarie pubbliche quelle private convenzionate, alle quali la donna durante la gravidanza dovesse rivolgersi, sono tenute ad indirizzare la donna medesima verso i consultori al fine di assumere informazioni circa i corsi di preparazione al parto e su quanto attiene la gravidanza, le condizioni del feto, il parto e l' allattamento naturale ed artificiale.
Per favorire l' espletamento del parto nel rispetto delle esigenze psicologiche, ambientali e sanitarie della donna e del nascituro, negli ospedali e nelle cliniche convenzionate si deve:
1) assicurare l' accesso e la permanenza di una persona di fiducia della donna, a richiesta di quest' ultima, durante il travaglio, l' espletamento del parto eutocico e nella fase immediatamente successiva nonche' nei casi di interruzione di gravidanza in tutte le strutture sanitarie previste dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, dal momento del ricovero a quello della dimissione, salvo in caso di intervento operatorio in anestesia totale, anche se tale situazione dovesse sopraggiungere come emergenza;
2) attuare modalita' organizzative adeguate alle esigenze della donna, particolarmente in ordine ai tempi del parto;
3) favorire l' autonoma scelta della donna e la sua partecipazione attiva nell' espletamento del tipo di parto da affrontare, evitando l' imposizione di ritmi e di posizioni a lei non confacenti, forme analgesiche non richieste, interventi intempestivi, e prospettando senza indugio alla donna ed al padre del nascituro l' eventuale esigenza di procedere ad intervento operatorio.
Le unita' sanitarie locali, nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale sociale e sanitario qualificato, possono sperimentare, attraverso il servizio materno - infantile, attivita' di assistenza domiciliare nel periodo del puerperio al fine di sostenere sul piano psico - sociale e sanitario la donna, la coppia ed il neonato, in attuazione dell' articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art. 3
(Indirizzi per il benessere del neonato)

Le unita' sanitarie locali determinano le condizioni per assicurare al neonato il benessere psico - fisico a partire dal momento della nascita.
A tal fine negli ospedali e nelle cliniche convenzionate devono essere adottate, anche a carattere transitorio, misure volte, tra l' altro, a:
1) realizzare condizioni ambientali della sala - parto tali da assicurare la limitazione dei rumori e delle luci ed una temperatura confortevole;
2) garantire il contatto immediato del bambino con la madre, a richiesta di quest' ultima;
3) facilitare l' evolversi del rapporto psico - affettivo e di relazione tra madre - padre - bambino, promuovendo in tutti i reparti ostetrici condizioni di permanenza del neonato nella stanza della puerpera in modo continuativo;
4) assicurare, a richiesta, anche dopo il parto la possibilita' di permanenza del padre del nascituro nella stanza della madre e del bambino;
5) favorire fin dalle prime ore dopo il parto, l' attaccamento al seno.


Art. 4
(nterventi per la graduale riorganizzazione delle strutture)

La Giunta regionale per consentire il perseguimento delle finalita' della presente legge, con il provvedimento di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, indica, sentita la competente Commissione consiliare permanente, le priorita' degli interventi da realizzare e le relative modalita', determinando altresi' le risorse del fondo sanitario regionale da destinare agli interventi stessi. La Giunta regionale nell' indicazione delle priorita' deve tener conto delle esigenze di requilibrio dei reparti di ostetricia, ginecologia e neonatologia.
Le unita' sanitarie locali, nell' ambito dei piani di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, vincolano le risorse finanziarie da utilizzare alla graduale riorganizzazione funzionale e strutturale delle sale - parto, delle sale - travaglio e dei reparti ostetrico - ginecologici e di neonatologia degli ospedali.
In attesa del piano socio - sanitario regionale e dei piani previsti all' articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo sono formulate, sentito il parere del comitato tecnico - scientifico per la programmazione socio - sanitaria e, in deroga a quanto previsto nell' articolo 62 della citata legge regionale n. 58 del 1983, devono essere tenute presenti in sede di ripartizione dello stanziamento relativo alle spese di cui all' articolo 4, primo comma, lettera a), ed all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge stessa.


Art. 5
(Nuove metodologie)

Le unita' sanitarie locali sono tenute a favorire iniziative che gli operatori prospetteranno per la ricerca l' attuazione di nuove metodologie di assistenza al parto.


Art. 6
(Formazione ed aggiornamento del personale )

La Regione promuove ed eventualmente istituisce appositi corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei consultori e dei reparti ostetrici e pediatrici ospedalieri, per concorrere a perseguire le finalita' della presente legge.
La Regione opera affinche' il personale sanitario medico e non medico delle strutture private convenzionate partecipi ad attivita' formative tese a favorire le finalita' di cui alla presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.