Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, concernente: "Interventi a favore della proprieta' diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria".

Numero della legge: 57
Data: 24 dicembre 1992
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1992

L.R. 24 Dicembre 1992, n. 57
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, concernente: "Interventi a favore della proprieta' diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria".

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 36, S.O. n. 10)


Art. 1

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, le parole «sui mutui ventennali» vengono sostituite con le parole «sui mutui di durata di anni quindici».



Art. 2

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie, di cui all'articolo 1, vanno presentate al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla istruttoria delle stesse entro due mesi dalla loro ricezione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvedera' all'approvazione
del programma di intervento ed alla concessione del mutuo agevolato
richiesto. La deliberazione assunta sara' inviata per conoscenza alla competente commissione permanente per l'agricoltura. 3. L'assessorato agricoltura comunichera' con proprio nulla-osta, all'istituto di credito mutuante l'autorizzazione all'erogazione dei mutuo agevolato concesso.».



Art. 3

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1989 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6

1. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari e' pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di miglioramento.
2. I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto dei fondi, ritenuto ammissibile.».



Art. 4

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1989 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis

1. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie, di cui alla presente legge, sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilita'. 2. L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge, non possono avere luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto».



Art. 5

1. Dopo l'articolo 6-bis della legge regionale n. 44 del 1989 e' inserito il seguente:

«Art. 6-ter

1. I mutui di cui alla presente legge sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonche' quelle concernenti il fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni».



Art. 6

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.