Modificazioni dell' articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 e dell' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

Numero della legge: 3
Data: 19 gennaio 1980
Numero BUR: 3
Data BUR: 01/02/1980

L.R. 19 Gennaio 1980, n. 3
Modificazioni dell' articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 e dell' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.







ARTICOLO UNICO



L' articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 e l' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, sono sostituiti dal seguente, con effetto dall' entrata in vigore delle stesse leggi regionali n. 40 e 41: << La Giunta regionale provvedera' alla revisione dello inquadramento previa richiesta dell' interessato. Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta, ovvero spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al Presidente della Giunta regionale del Lazio - Assessorato agli affari generali e al personale - Roma.
La revisione dell' inquadramento del personale deceduto o collocato a riposo prima dell' entrata in vigore della presente legge sara' operata d' ufficio dall' Amministrazione >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.