L.R. 18 Novembre 1999, n. 32 |
"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999."
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s.o. n. 4 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella A. Art. 2 Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B”. Art. 3 Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’anno 1999, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. L’elenco 5 bis allegato alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, è sostituito dall’allegata tabella “C”. Art. 4 L’autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell’articolo 4 della l.r. 7/1999, è incrementata da un importo di L. 4.668.222.709, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di L. 1.312.706.674.739, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. Attesa la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 36 della legge regionale 12 aprile 1997, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2000 o con il relativo assestamento, di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell’elenco n. 5 allegato alla l.r. 7/1999 e dell’elenco 5/bis di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge nonché di quelle autorizzate dal presente articolo. Art. 5 Improrogabilmente entro il 31 marzo 2000 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al Settore 10, dell’Assessorato economia e finanza regionale relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l’elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell’esercizio 1997 e non pagati negli anni 1997, 1998 e 1999 per i quali, al 31 dicembre 1999 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 15/1997, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l’indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell’adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell’art. 33 della l.r. 15/1997. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell’esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l’assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell’articolo 27 della l.r. 15/1997. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, ‘iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l’adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell’articolo 5. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l’anno finanziario 1997 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l’emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1999, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l’immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell’esercizio 2000. Agli adempimenti contabili occorrenti per l’erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il Settore 11, ragioneria dell’assessorato economia e finanza regionale. Per l’esercizio finanziario 1999 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1999, di cui al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/1977. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’ufficio di Presidenza. Art. 6 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 novembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 novembre 1999. Allegati TABELLA "A" ENTRATA TABELLA "B" SPESA TABELLA "C" Elenco 5 /bis per residui passivi - elenco per spese d'investimento da finanziare con mutui da contrarre ai sensi delle leggi di bilancio del precedente esercizio (art. 4, comma 5 , L.R. del 18/5/98, n. 18) Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |