L.R. 21 Febbraio 2001, n. 5 |
Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa.
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Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Lazio, nello spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, intende definire per legge la condizione giuridica delle istituzioni ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B. appartenenti alle categorie che hanno i requisiti previsti dal D.P.C.M.. 16 febbraio 1990 per il riconoscimento della personalità giuridica privata. Art. 2 (Confraternite) 1. Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, equiparate alle I.P.A.B. con legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B., sono qualificate persone giuridiche private. Art. 3 (Istituzione pubbliche di assistenza e beneficienza) 1. Tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, sono qualificate persone giuridiche private. 2. Le istituzioni suddette devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche private entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge depositando fotocopia della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato approvato l’elenco delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni ed indicando quale atto di riconoscimento la presente legge, purchè alla data di entrata in vigore della legge stessa siano ancora in possesso dei requisiti e si trovino nella condizione che avevano all’atto di inserimento nel citato elenco. Art. 4 (Enti destinatari) 1. La presente legge si applica agli Enti le cui finalità si esplicano nell’ambito della Regione ed in quanto non in contrasto con la vigente legislazione nazionale. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 21 febbraio 2001 STORACE Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 febbraio 2001 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |