L.R. 10 Maggio 1985, n. 67 |
Contributi della Regione Lazio alle spese di gestione del consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n. 15) Art. 1 (Finalita' della legge) La Regione contribuisce alle spese ed agli oneri sostenuti dal consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci per la progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di presa e delle condotte adduttrici, delle reti idriche e fognanti di tutti i comuni consorziati, comunque realizzate. Art. 2 (Norma finanziaria) Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per l' anno 1985. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta in aumento dello stanziamento sul capitolo n. 10050 del bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1985. Alla copertura finanziaria si provvedera' mediante riduzione del fondo globale per provvedimenti legislativi in corso, capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera p), del bilancio 1985. Art. 3 (Norme attuative) La Regione sulla base dei dati conoscitivi all' uopo raccolti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana direttive al fine di rendere piu' equilibrato il bilancio del consorzio. Il consorzio, con apposita relazione da approvare assieme al proprio bilancio di previsione, dovra' informare la Regione sull' impiego dei fondi di cui alla presente legge. Art. 4 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |