L.R. 20 Gennaio 1998, n. 4 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio perl'anno finanziario 1998.
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Art. 1 Art. 2 1. E' autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio. 2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1998 e' contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalita' previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1977. 3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio del precedente esercizio 1997. Art. 3 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |