L.R. 04 Giugno 1985, n. 89 |
Intervento regionale per la costruzione della nuova sede municipale nei comuni di Ciampino e Lariano.
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1985, n. 17) Art. 1 Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi alla costruzione della nuova sede municipale rispettivamente nei comuni di Ciampino e di Lariano, la Regione e' autorizzata concedere ai predetti comuni contributi in conto capitale fino al 100 per cento della relativa spesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale. Art. 2 Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e' stanziata sul bilancio della Regione, per l' anno 1985, la somma di L. 1.000 milioni che viene ripartita ed assegnata nella misura di L. 600 milioni al comune di Ciampino e di L. 400 milioni al comune di Lariano. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla formale concessione ed impegno delle somme, previa presentazione della deliberazione comunale di approvazione del progetto. Per la messa a disposizione ed erogazione delle somme a favore dei comuni interessati, nonche' per la realizzazione degli interventi, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 3 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 1.000 milioni in termini di competenza. La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 25822, elenco n. 4, lettera q), del bilancio di previsione regionale per l' anno 1984. La suddetta spesa di L. 1.000 milioni autorizzata dal primo comma del presente articolo, sara' iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 11509, da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1985 con la seguente denominazione << Concessione di contributi in capitale ai comuni di Ciampino e di Lariano per lavori della nuova sede municipale >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |