Integrazione dell' art. 40 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14.

Numero della legge: 77
Data: 23 dicembre 1983
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1983

L.R. 23 Dicembre 1983, n. 77
Integrazione dell' art. 40 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14.

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1983, n. 36)


Art. 1

All' art. 40 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

<< La tassa di abilitazione all' esercizio professionale di cui al precedente art. 38 deve essere corrisposta dagli interessati con le modalita' previste dal comma precedente. L' effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all' atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all' atto della iscrizione nell' albo o nel ruolo professionale.
I contributi previsti dall' art. 39 della presente legge debbono essere versati dalle singole universita' ed istituti superiori alla Regione, con le modalita' indicate nel primo comma, entro i seguenti termini:
1) per le riscossioni relative al primo bimestre, entro il 30 aprile successivo;
2) per le riscossioni relative al secondo bimestre, entro il 30 giugno successivo;
3) per le riscossioni relative al terzo bimestre, entro il 31 agosto successivo;
4) per le riscossioni relative al quarto bimestre, entro il 31 ottobre successivo;
5) per le riscossioni relative al quinto bimestre, entro il 31 dicembre successivo;
6) per le riscossioni relative al sesto bimestre, entro il mese di febbraio dell' anno successivo dovra' essere versato il novanta per cento delle riscossioni stesse;
7) entro il mese successivo alla data di approvazione o al termine entro il quale e' prevista l' approvazione del conto consuntivo, dovra' essere versato il saldo dell' anno.
Entro gli stessi termini di cui ai numeri da 1) a 6) del precedente comma, le singole universita' ed istituti superiori dovranno far pervenire al competente servizio della Regione un prospetto illustrativo delle riscossioni, distinte per tributo, avvenute nel bimestre, al lordo ed al netto degli eventuali rimborsi per indebito, di cui dovra' essere allegato l' elenco. Entro il termine previsto al n. 7) del terzo comma dovra' pervenire copia del conto consuntivo >>.


Art. 2

Le tasse ed i contributi, di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, riscossi dalle opere universitarie, dalle singole universita' e istituti superiori negli anni accademici 1979- 80; 1980- 81 e 1981- 82 e non ancora versati alla Regione dovranno essere corrisposti dagli enti suddetti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data dovra' pervenire al competente servizio regionale, distintamente per ciascuno degli anni accademici sopraindicati, un prospetto illustrativo, per singolo tributo, dei versamenti effettuati.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, si considerano validi, per il solo anno accademico 1979- 80, i versamenti effettuati dalle singole universita' e istituti superiori alle opere universitarie, che risultano evidenziati nei conti consuntivi, approvati, delle opere stesse.
Per le riscossioni relative all' esercizio 1° novembre 1982- 31 dicembre 1983 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 40, terzo e quarto comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, nel testo integrato dallo art. 1 della presente legge, con la modifica riguardante gli obblighi previsti dal numero 5) del secondo comma e dal terzo comma, relativi al quinto bimestre, che dovranno comprendere le riscossioni dal 1° novembre 1982 al 31 ottobre 1983.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.