L.R. 03 Febbraio 1982, n. 6 |
Norme transitorie per l' elezione dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.
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(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1982, n. 5) Art. 1 Per le unita' sanitarie locali ubicate nel territorio del comune di Roma, l' assemblea generale, in sede di rinnovo dei relativi comitati di gestione, puo' derogare in via transitoria, al limite di quattro, cinque o sei membri eletti fra i componenti dell' assemblea generale stessa, fermo restando il numero complessivo di membri fissato rispettivamente alle lettere a), b) e c) del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93. La deroga di cui al primo comma e' estesa, sempre in via transitoria, a tutte le unita' sanitarie locali comprese nel territorio della Regione Lazio. Le deroghe previste ai precedenti commi hanno effetto fino all' entrata in vigore della legge regionale di revisione della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 93 e, comunque, non oltre il 30 giugno 1982. Art. 2 L' articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, e' abrogato. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |