Avvio alla programmazione sanitaria regionale e istituzione del comitato tecnico scientifico per la programmazione socio - sanitaria.

Numero della legge: 49
Data: 28 settembre 1982
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1982

L.R. 28 Settembre 1982, n. 49
Avvio alla programmazione sanitaria regionale e istituzione del comitato tecnico scientifico per la programmazione socio - sanitaria.

(Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1982, n. 29)


Art. 1

La Regione assume come metodo permanente la programmazione sanitaria, il coordinamento delle spese e dei flussi finanziari, il riequilibrio territoriale delle strutture, la ristrutturazione dei servizi al fine di rendere piu' efficienti le prestazioni, di razionalizzare i programmi di intervento, di analizzarne il rapporto fra il costo dei servizi e i relativi benefici, di assicurare standard prefissati di assistenza, secondo i criteri dettati dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, garantendo il metodo della partecipazione di cui al titolo IX della legge stessa.
A tale scopo la Regione coordina e programma tutte le fasi di attuazione e gestione del servizio sanitario, per finalizzarle agli indirizzi dettati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale. In particolare la Regione assicura il collegamento con gli obiettivi della programmazione:
a) dei bilanci e dei finanziamenti alle unita' sanitarie locali;
b) della istituzione e della modificazione di presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;
c) dell' istituzione e della modificazione delle piante organiche provvisorie e definitive delle unita' sanitarie locali;
d) dei rapporti convenzionali instaurati o da instaurare nel quadro del servizio sanitario nazionale e delle relative conseguenze finanziarie;
e) dell' attuazione di progetti - obiettivo, programmi finalizzati o programmi pilota e delle spese vincolate a qualsiasi titolo;
f) dell' assegnazione e della gestione delle spese in conto capitale con particolare riguardo alla edilizia ospedaliera, alle attrezzature e ai sistemi di elaborazione dati;
g) della gestione dei presidi multizonali;
h) delle attivita' formative, di ricerca e comunque definite di supporto, relative a tutti i predetti atti.

Art. 2

La Regione interviene nella programmazione sanitaria nazionale formulando indicazioni e richieste e provvede all' attuazione del servizio sanitario nazionale attraverso i piani socio - sanitari regionali di cui al titolo VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, nonche' mediante l' avvio degli studi necessari alla programmazione socio - sanitaria locale.
Per la formulazione del piano socio - sanitario regionale la Regione provvede alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni e organizzazioni interessate, con le procedure previste dal titolo VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 acquisendo tra l' altro:
le richieste delle unita' sanitarie locali; i pareri degli organismi di partecipazione di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni;
i dati, gli studi e le ricerche necessari in collaborazione con universita', istituti di ricerca e centri di ricerca senza fini di lucro.
Le unita' sanitarie locali, in base al piano socio - sanitario regionale, predispongono i piani socio - sanitari locali.
La Regione si avvale della consulenza dell' IRSPEL (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e puo' utilizzare anche tramite comandi, esperti e funzionari delle unita' sanitarie locali, nonche' di enti pubblici, enti locali e universita' facenti parte del servizio sanitario nazionale.
La Regione puo' inoltre commissionare studi e ricerche ad istituti specializzati o erogare fondi per ricerche utili alla programmazione socio - sanitaria regionale.


Art. 3

E' istituito un comitato tecnico scientifico per la programmazione socio - sanitaria regionale con il compito di:
a) fornire il supporto tecnico - scientifico agli organi regionali per gli adempimenti necessari per l' elaborazione e la successiva approvazione dei piani socio - sanitari triennali e dei relativi piani annuali;
b) di esprimere parere, su richiesta degli organi regionali, in ordine ai problemi relativi all' attuazione del servizio sanitario nazionale correlati alla programmazione socio - sanitaria;
c) esprimere pareri o proposte nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2;
d) formulare proposte relative agli interventi di verifica e al controllo sull' attuazione della programmazione sanitaria regionale e locale e sulla corrispondenza tra la gestione delle unita' sanitarie locali e gli indirizzi di programmazione.
In attesa dell' approvazione del piano socio - sanitario regionale, il comitato tecnico scientifico, su richiesta della commissione consiliare permanente alla sanita', esprime parere di conformita' sugli atti previsti dalla presente legge.


Art. 4

Il comitato tecnico scientifico e' costituito per la durata della legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale alla sanita', sentita la commissione consiliare permanente alla sanita' ed e' presieduto dal presidente della commissione consiliare permanente alla sanita' o da un consigliere da lui delegato. Il comitato e' cosi' composto:
a) dal presidente della commissione consiliare permanente alla sanita';
b) dagli assessori regionali alla sanita', enti locali, programmazione, bilancio, formazione professionale e lavori pubblici;
c) dai membri della commissione consiliare permanente alla sanita';
d) da n. 18 esperti designati dalla Giunta regionale, scelti nell' ambito delle seguenti materie: programmazione sanitaria; organizzazione sanitaria; economia sanitaria; legislazione sanitaria; tecnologia ed ingegneria sanitaria; gestione economica, finanziaria e bilanci; programmazione e gestione dei servizi sociali; igiene pubblica, medicina del lavoro, medicina preventiva e di base; tecniche di ricerca operativa e tecniche di programmazione aziendale; epidemiologia; statistica e informatica sanitaria; assistenza sociale, psicologia, sociologia e comunicazioni sociali.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell' assessorato regionale alla sanita'.
Il comitato tecnico scientifico presenta trimestralmente alla Giunta regionale, alla commissione consiliare permanente alla sanita' e alla consulta socio - sanitaria regionale, una relazione sui programmi di lavoro svolti e da svolgere.


Art. 5

Il comitato puo' organizzare i propri lavori anche articolandosi in sottocomitati ed operare in collegamento con le strutture regionali competenti.
Il comitato puo' invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali, nonche' esperti appartenenti ad enti, uffici e strutture pubbliche, la cui presenza si renda necessaria in relazione agli specifici argomenti da trattare.
I servizi di segreteria del comitato sono svolti dalla struttura dell' assessorato regionale alla sanita' competente in materia di programmazione socio - sanitaria.
Ai membri del comitato non appartenenti all' Amministrazione regionale nonche' agli esperti di cui al precedente secondo comma, verra' attribuito per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso o dei sottocomitati un gettone di presenza nella misura di L. 40.000 nette.
Le spese per il funzionamento del comitato saranno poste a carico del capitolo n. 25106 del bilancio regionale 1982 che offre disponibilita' e dei successivi esercizi finanziari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.