L.R. 16 Dicembre 1985, n. 100 |
Modifica dell' articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, concernente: << Costituzione della FILAS (Finanziaria Laziale di Sviluppo) - SpA.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1985, n. 36) Art. 1 Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, e' sostituito dal seguente: << Possono partecipare alla FiLaS (Finanziaria laziale di sviluppo - Spa: a) istituti di credito di diritto pubblico e loro consorzi; b) enti pubblici e societa' a partecipazione e controllo pubblico; c) aziende di credito di cui all' articolo 5, lettera b) e lettera f), del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni e loro istituti centrali, federazioni ed associazioni territoriali >>. Art. 2 L' articolo 3, punto 1), della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, viene modificato mediante l' abolizione della seguente disposizione: << Tale assistenza di norma non puo' essere cumulata con specifici ed analoghi interventi effettuati sulla base di normativa nazionale; >>. Art. 3 L' articolo 3, punto 3) della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, e' integrato come segue, previa sostituzione del punto e virgola con la virgola: << nonche' prestare assistenza finanziaria e rilasciare fidejussione, od altre garanzie in genere, nell' interesse delle medesime; >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |