Partecipazione della Regione Lazio al capitale della societa' aeroporti di Roma.

Numero della legge: 30
Data: 2 settembre 1982
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1982

L.R. 02 Settembre 1982, n. 30
Partecipazione della Regione Lazio al capitale della societa' aeroporti di Roma.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27)



Art. 1

La Regione Lazio, anche al fine di conseguire l' obiettivo di un piu' incisivo ruolo e di una maggiore presenza dell' amministrazione regionale in ordine alla gestione ed allo sviluppo del sistema aeroportuale romano, promuove la diretta partecipazione azionaria della Regione stessa al capitale della societa' aeroporti di Roma, societa' per la gestione del sistema aeroportuale della capitale, societa' per azioni con sede in Roma, entro i limiti dello stanziamento e con le modalita' di cui ai successivi articoli della presente legge.


Art. 2

La partecipazione azionaria di cui al precedente articolo si realizza, ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, previo assenso del Ministro dei trasporti e dell' aviazione civile, e fino alla concorrenza della quota del 20 per cento dell' attuale consistenza del capitale della societa' aeroporti di Roma, ammontante a L. 5.000 milioni interamente versati.
In ogni caso, la partecipazione della Regione Lazio al capitale della societa' aeroporti di Roma, non potra' superare l' importo di L. 1.000 milioni.


Art. 3

La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, agli adempimenti connessi con la realizzazione delle finalita' recate dalla presente legge, definendo i termini e le modalita' per l' escuzione delle relative operazioni.
La Giunta medesima riferisce al Consiglio regionale sulla conclusione delle operazioni indicate al precedente comma.


Art. 4

Per consentire la partecipazione azionaria di cui ai precedenti articoli della presente legge, e' autorizzata per l' anno finanziario 1982, la spesa di L. 1.000 milioni.
La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato dal capitolo n. 09997 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1981.
Si autorizza il Presidente della Giunta regionale ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni al bilancio di previsione 1982 inerenti alla istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: << Partecipazione della Regione Lazio al capitale della societa' aeroporti di Roma (Spese in conto capitale) >> con il relativo stanziamento.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.