Istituzione del difensore civico.

Numero della legge: 17
Data: 28 febbraio 1980
Numero BUR: 9
Data BUR: 29/03/1980

L.R. 28 Febbraio 1980, n. 17
Istituzione del difensore civico.






Art. 1


E' istituito l' ufficio del difensore civico della Regione Lazio, ai sensi dell' articolo 38 dello statuto regionale. L' ufficio del difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
I compiti, le funzioni e le modalita' di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.


Art. 2


In armonia con i pricipi statutari dell' azione amministrativa regionale il difensore civico ha il compito di concorrere all' esercizio della partecipazione popolare all' attivita' degli uffici della Regione nonche' degli enti, delle aziende e delle societa' da essa dipendenti.


Art. 3

Spetta al difensore civico di intervenire per verificare la regolarita' burocratica dell' attivita' regionale e la speditezza dei procedimenti amministrativi, nonche' individuare comportamenti non giustificati da parte dell' amministrazione regionale e degli enti di cui all' articolo 2.
Le funzioni del difensore civico sono esercitate a richiesta del cittadino o di piu' cittadini interessati. La richiesta e' improcedibile qualora sul medesimo oggetto sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale.


Art. 4

La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all' amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.
Decorsi trenta giorni dall' istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l' intervento del difensore civico, allegando copia dell' istanza presentata e dell' eventuale risposta fornita dall' amministrazione, senza altre formalita'.


Art. 5

L' intervento del difensore civico avviene nella forma piu' sollecita allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.
Il difensore civico piu' ottenere in copia i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonche' ogni altra informazione che esso ritenga necessaria.
L' uso di questi documenti e delle informazioni ricevute e' limitato a quanto risulti strettamente necessario all' esercizio delle funzioni proprie del difensore civico, senza che il suo intervento modifichi le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.
Il difensore civico e' tenuto al segreto di ufficio. Trascorsi comunque trenta giorni dalla richiesta di intervento il difensore civico puo' convocare l' amministrazione competente allo scopo di fissare congiuntamente un termine, tenuto conto delle esigenze dell' ufficio e della specifica procedura, entro il quale l' amministrazione deve provvedere.
Il termine cosi' definito viene comunicato all' interessato. Il difensore civico segnala all' amministrazione competente anche gli eventuali motivi che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento della procedura richiesta e che possano interessate anche altri cittadini in situazioni analoghe, anche se questi non hanno richiesto il suo intervento.
Del provvedimento adottato dall' amministrazione competente il difensore civico da' comunicazioni agli interessati.
Qualora, alla scadenza del termine prefissato, l' amministrazione competente non abbia provveduto, il difensore civico segnala il caso all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli eventuali provvedimenti da adottare, dandone comunicazione agli interessati.


Art. 6

Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull' attivita' svolta nell' anno precedente.
La relazione annuale viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 7

Il difensore civico e' nominato con deliberazione del Consiglio regionale.
E' nominato il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione puo' essere nominato il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.


Art. 8

Il difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione.
Non puo' essere designato all' ufficio del difensore civico chi sia:
1) parlamentare, consigliere regionale, provinciale o comunale;
2) componente di un comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;
3) componente della commissione di controllo sull' Amministrazione regionale;
4) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o societa' a partecipazione pubblica, nonche' amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata
con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
L' esercizio dell' ufficio del difensore civico e' inoltre incompatibile con l' esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o professione.
Si applicano per il difensore civico le norme per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante il mandato.


Art. 9

L' ufficio del difensore civico ha la durata di cinque anni al termine dei quali colui che ne e' stato preposto non puo' essere riconfermato.
Puo' essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la designazione, per gravi motivi connessi all' esercizio delle sue funzioni.
Quando si verifichi una delle cause di incompatibilita' di cui all' articolo 8 il Consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico secondo le norme del regolamento per l' annullamento dell' elezione o per la decadenza dei consiglieri regionali.


Art. 10

Al difensore civico spettano le indennita' di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali.


Art. 11

La dotazione organica dell' ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione assunta ai sensi dell' articolo 11 dello statuto.


Art. 12

Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell' ufficio del difensore civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980, sara' attribuito lo stanziamento di L. 5 milioni, in termini di competenza e di cassa.
All' onere relativo si fara' fronte mediante riduzione di L. 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.