L.R. 05 Giugno 1997, n. 21 |
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, n. 21, ARTICOLO 5 COMMA 2.
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(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3) Art. 1 1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli Enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, e' posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1997. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |