DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, n. 21, ARTICOLO 5 COMMA 2.

Numero della legge: 21
Data: 5 giugno 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 05 Giugno 1997, n. 21
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, n. 21, ARTICOLO 5 COMMA 2.

(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli Enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, e' posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1997.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.