MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1995, N. 19, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

Numero della legge: 3
Data: 9 gennaio 1996
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1996

L.R. 09 Gennaio 1996, n. 3
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1995, N. 19, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI.




Art. 1

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, e' cosi' sostituito:

"Art. 6
(Trattenute)

1. Sulla indennita' di carica cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura del ventinove per cento per la corresponsione dell'indennita' assegno vitalizio.

2. Sull'indennita' di carica di cui all'articolo 2, maggiorata dell'indennita' di funzione di cui all'articolo 4, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'uno per cento, al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato.

3. I consiglieri regionali che, ai sensi dell 'articolo 71, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29 optino, in luogo dell'indennita' di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facolta' di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennita' di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione".


Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' cosi' sostituito:

"2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' cessato dalla carica. I'l versamento deve avvenire in unica soluzione, per la copertura dei periodi pregressi e per un importo pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica nel periodo che si intende completare, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'U'fficio di Presidenza a pena di decadenza".


Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, e' cosi' sostituito:

"1. Il consigliere regionale, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al
venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 6, comma 1, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli o al convivente more uxorio che abbia i requisiti di impegno e stabilita' indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante.
Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che il consigliere regionale al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di eta' prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.»


Art. 4

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, e' cosi' sostituito:

«4. Il consigliere ha facolta' in qualsiasi momento durante l'esercizio della carica, di optare per il pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 del presente articolo. I'n tal caso ha l'obbligo del versamento delle quote dovute che dovranno corrispondere al periodo dei versamenti contributivi ai fini dell'ottenimento della futura indennita' assegno vitalizio. L'assegno di reversibilita' sara' proporzionale all'assegno vitalizio corrispondente agli anni di versamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1, purche' tali versamenti non siano inferiori a 5 anni.»


Art. 5

1. L'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, e' cosi' sostituito:

"Art. 16
(Soppressione dei fondi esistenti. Gestione assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il fondo di previdenza e il fondo di indennita' di fine mandato dei consiglieri
regionali di cui alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 ed all'articolo 1 della legge regionale 1° gennaio 1987, n. 4,
sono soppressi. Tutte le attivita' e le passivita' dei fondi suddetti, sono trasferiti al bilancio regionale.

2. Entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attivita' dei fondi di previdenza e di indennita' di fine mandato
dei Consiglieri regionali, l'U'fficio di Presidenza del Consiglio regionale, assistito dalla Commissione consultiva di
cui al successivo comma 4 e dal Collegio dei Revisori dei conti, provvede con propri atti in ordine alla
cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale dei fondi. Tutte le incombenze ad essi
inerenti sono curate dall'U'fficio di Presidenza attraverso gli appositi U'ffici del Consiglio regionale. L'U'fficio di
cui al comma 1 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 4, muta la dizione di "Fondi di previdenza e
indennita' di fine mandato" in "Liquidazione, assegni vitalizi, reversibilita' e indennita' fine mandato". Nello
svolgimento delle proprie attivita' l'U'fficio di Presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consilari ed alla associazione degli ex consiglieri regionali.

3. Dal 1° gennaio 1996, i contributi volontari e obbligatori di cui alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni ed alla presente normativa, sono versati in conto entrate nel bilancio regionale cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge. Tali spese sono imputate rispettivamente ai capitoli 11101 e 11114 corrispondenti ai capitoli 1 e 12 del bilancio del Consiglio regionale. I'l capitolo 11101 assume la denominazione:
"Spese per le indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale (legge 6 dicembre 1973, n. 853); liquidazione indennita' fine mandato dei consiglieri regionali non rieletti (legge regionale 2 maggio 1995, n. 19); pagamento premi di assicurazione consiglieri regionali (legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5)." I'l capitolo-11114 assume la denominazione: "Spesa per la liquidazione degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali e loro aventi causa (legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, legge regionale 2 maggio 1995, n. 19)".

4. L'U'fficio di Presidenza si avvale di una Commissione consultiva presieduta dal Presidente del Consiglio
regionale e composta da due consiglieri regionali in carica e da due consiglieri regionali cessati dalla carica nominati dal Consiglio regionale.

5. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il Collegio dei Revisori dei conti dei fondi di previdenza e indennita' di fine
mandato e' sostituito dal Collegio dei Revisori dei conti della Regione Lazio.

6. Dal 1 marzo 1995, sono fatte salve tutte le procedure adottate per la gestione dei fondi di previdenza e di indennita' di fine mandato dall'U'fficio di Presidenza del Consiglio regionale ed e' consentito di seguire tali
procedure fino alla data di soppressione dei fondi stessi indicata dal precedente comma 1".


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.