L.R. 25 Maggio 1989, n. 33 |
Interventi sperimentali della Regione Lazio sul centro storico di Palestrina in connessione con il recupero e valorizzazione del Tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica.
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(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1989, n. 16) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione promuove nel triennio 1988/ 1989/ 1990 un primo intervento sperimentale sul centro storico di Palestrina in connessione con le azioni di recupero del Tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica. Art. 2 (Individuazione degli interventi) 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo si attuano i seguenti interventi: a) creazione di un sistema organico di servizi culturali e turistici (musei, complessi monumentali, biblioteca, archivio storico, parcheggi attrezzati) attraverso la progettazione di itinerari; b) restauro all' interno degli itinerari di edifici storici in cui collocare alcuni servizi culturali di cui al punto a); c) progettazione e realizzazione di aree di parcheggio attrezzate in previsione di uno sviluppo dell' affluenza turistica; d) progettazione e realizzazione di arredo urbano e segnaletica turistica delle zone interessate dagli itinerari individuati; e) promozione del recupero dell' edilizia privata all' interno delle zone interessate dagli itinerari; f) promozione per la qualificazione e riconversione delle imprese edili artigianali del luogo alle tecniche e tecnologiche del recupero degli edifici in muratura. Art. 3 (Attuazione degli interventi) 1. Per la realizzazione di quanto descritto al precedente articolo 2 si prevede per la realizzazione di un piano quadro generale redatto da un comitato di esperti e di successivi stralci esecutivi. 2. I provvedimenti di attuazione delle iniziative oggetto della presente legge e di impegno della relativa spesa sono adottati dal Consiglio regionale secondo le modalita' stabilite ai successivi articoli 4, 5 e 6 e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo articolo 7. Art. 4 (Costituzione comitato di esperti) 1. Al fine di realizzare il piano quadro generale la Regione si avvale di un comitato di esperti che svolge la sua attivita' in stretta intesa con gli organi competenti. 2. Il comitato, presieduto dall' assessore alla cultura o da un suo delegato e' composto da sei esperti individuati con le modalita' di seguito specificate: a) due esperti designati dal Consiglio regionale; b) due esperti designati dall' amministrazione provinciale di Roma; c) due esperti designati dal consiglio comunale di Palestrina. 3. Gli esperti di cui al secondo comma dovranno essere competenti nelle seguenti materie: quattro in urbanistica e restauro dei centri storici, uno in archeologia, uno in storia dell' arte. Art. 5 (Compiti del comitato di esperti) 1. Il comitato di esperti, entro otto mesi da proprio insediamento, dovra' sottoporre alle competenti Commissioni consiliari permanenti la proposta di piano che sara' contestualmente sottoposta all' esame ed all' approvazione del consiglio provinciale di Roma e del consiglio comunale di Palestrina. 2. Entro tre mesi dalla ricezione del piano le Commissioni debbono esprimersi. Commissioni debbono esprimersi. Art. 6 (Delega al comune) 1. Il comune di Palestrina e' delegato, una volta approvato il piano, a darne attuazione secondo le direttive regionali. 2. In caso di inadempienza da parte del comune di Palestrina la Regione subentra per la piena attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge. Art. 7 (Oneri finanziari) 1. Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l' anno 1989 (legge regionale n. 31 del 10 giugno 1988) il seguente capitolo la nuova istituzione: capitolo n. 16861 avente la seguente denominazione: " Intervento sperimentale sul centro storico di Palestrina in connessione per le azioni di recupero del Tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica" con uno stanziamento di L. 1.000 milioni. 2. La copertura finanziaria del predetto onere prevista in L. 1.000 milioni, sara' assicurata mediante prelievo di corrispondente quota dal capitolo 29852 del bilancio regionale 1988 (legge regionale n. 31 del 10 giugno 1988), elenco n. 4, lettera h) (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi). 3. Alla spesa per gli anni 1990- 1991 si provvedera' con le relative leggi di bilancio. Art. 8 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |