L.R. 19 Aprile 1991, n. 17 |
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 35
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 35 è così sostituito: "Art. 2. Soccorso sanitario a mezzo aeromobili 1. L'organizzazione del servizio di soccorso aereo sanitario di emergenza rientra, ai sensi degli articolo 5, 10 e 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 101, nel quadro generale della programmazione sanitaria regionale. 2. La Giunta regionale e' autorizzata anche in assenza del piano sulla emergenza di cui al precedente comma sentita la commissione consiliare permanente per la sanita', ad indire una gara con le modalita' previste dalla legislazione vigente". Art. 2 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 19 aprile 1991 GIGLI Il visto del Comissario del Governo è stato apposto il 12 aprile 1991. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |