Finanziamenti ad insediamenti produttivi per la realizzazione e/ o il potenziamento di impianti di depurazione delle acque di scarico.

Numero della legge: 41
Data: 15 aprile 1985
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1985

L.R. 15 Aprile 1985, n. 41
Finanziamenti ad insediamenti produttivi per la realizzazione e/ o il potenziamento di impianti di depurazione delle acque di scarico.

(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 12)


Finalita'

La presente legge disciplina le modalita' per la concessione dei contributi prevista dall' articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e fissa i criteri per la ripartizione dei fondi, ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.


Art. 2
(Agevolazioni)

La Regione Lazio concede contributi in conto capitale ad imprese industriali ed artigiane, singole od associate, con insediamenti produttivi gia' in attivita' alla data del 1° gennaio 1975, le quali abbiano successivamente realizzato o realizzino opportuni interventi per lo adeguamento degli scarichi, in atto alla stessa data, alla normativa statale e regionale.
Gli interventi di cui al precedente comma devono consistere in impianti che, sia direttamente che indirettamente, realizzino processi di depurazione e di pretrattamento.
Sono ammessi a contributo anche impianti che consentano il risparmio nell' utilizzazione delle acque ed il recupero delle sostanze disperse ed impianti per il trattamento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione.
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente primo comma le imprese i cui insediamenti produttivi non risultino in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge o si trovino in stato di liquidazione o fallimento.


Art. 3
(Criteri di ripartizione)

A norma dell' articolo 8, ottavo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la ripartizione dei fondi e' effettuata per aree geografiche e settori merceologici.
Lo stanziamento complessivo di L. 12.504.500.000 assegnato alla Regione con delibera CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) dell' 11 luglio 1980 e' gia' stato suddiviso dalla predetta delibera per aree geografiche nel modo seguente:
a) contributi in favore delle imprese che operano nelle zone della Regione Lazio comprese nell' area di intervento straordinario:
L. 6.284.000.000;
b) contributi in favore delle imprese che operano nella restante parte del territorio regionale: L. 6.220.500.000.
Nell' ambito della predetta suddivisione, ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo, vengono stabiliti i parametri percentuali massimi riferiti ai contributi da assegnare, sia per zone geografiche che per settori merceologici.
I contributi sono determinati secondo le percentuali sottoindicate riferite alla quota di spesa di investimento non coperta da altre agevolazioni statali e regionali, ai sensi della legge 2 ottobre 1981, n. 544;
A) ZONE GEOGRAFICHE
A. 1) Territorio regionale in zona Cassa del Mezzogiorno:
1) 30 per cento: aree particolarmente depresse di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1978, n. 1801, ovvero classificate montane ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 2) 20 per cento: aree residue.
A. 2) Territorio regionale fuori Cassa del Mezzogiorno:
1) 30 per cento: aree insufficientemente sviluppate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1980, n. 112, ovvero classificate montane ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
2) 20 per cento: aree residue.
B) SETTORI MERCEOLOGICI: come individuati dalla tabella << 3 >> allegata alla delibera del Comitato dei Ministri del 13 maggio 1977:
1) 30 per cento: classe III;
2) 25 per cento: classe II;
3) 20 per cento: classe I.
In aggiunta al contributo determinato dalla somma delle percentuali massime di cui ai precedenti punti A) e B), e' concesso un ulteriore contributo nella misura massima del 10 per cento qualora ricorra almeno uno dei casi sottoindicati:
a) realizzazione di impianti di depurazione consortili;
b) realizzazione di impianti di pretrattamento finalizzati all' immissione degli scarichi negli impianti di depurazione centralizzati;
c) adeguamento degli scarichi ai limiti della tabella << A >> della legge n. 319 del 1976 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) realizzazione di impianti di pretrattamento e/ o depurazione aventi le caratteristiche indicate al precedente articolo 2, terzo comma, ovvero in modo da consentire una diminuzione dei consumi idrici ed elettrici.


Art. 4
(Termini di presentazione delle domande - istruttoria )

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di cui al precedente articolo 2 possono presentare alla Regione Lazio domanda per la concessione dei contributi redatta secondo il modello di cui all' allegato << A >>.
La domanda, all' atto della presentazione, deve essere completa delle indicazioni richieste nei suoi allegati e corredata della seguente documentazione:
1) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio attestante l' attivita' dell' insediamento in data anteriore al 1° gennaio 1975;
2) documentazione contabile. Copia autenticata delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli impianti di cui all' articolo 2 della presente legge;
3) copia autenticata dell' autorizzazione allo scarico delle acque di rifiuto, rilasciata ai sensi dell' articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dai comuni singoli od associati, o dalla Giunta regionale nel caso di scarichi a mare;
4) certificato delle acque di scarico rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente, su indagine analitica effettuata dal laboratorio igiene e profilassi, in data non anteriore a sei mesi dalla data della domanda, che attesti la conformita' dello scarico ai limiti indicati dalle tabelle << A >> e << C >> allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della concessione del contributo nella misura percentuale prevista per gli impianti produttivi che ricadono nell' ambito delle comunita' montane, la domanda deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dal presidente della comunita' montana attestante la localizzazione degli insediamenti stessi nell' ambito dei territori classificati montani ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Qualora siano avvenuti passaggi di proprieta' dello insediamento, devono essere allegate copie autenticate dei relativi atti pubblici.
L' istruttoria relativa alle domande di contributo e' effettuata dal settore industria dell' Amministrazione regionale che puo' richiedere l' integrazione della documentazione predetta con atti ritenuti necessari in relazione a particolari soggetti o circostanze.


Art. 5
(Procedura per l' erogazione dei contributi )

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nel precedente articolo 4, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione consiliare per il piano di riparto dei contributi di cui al precedente articolo 2 che costituisce concessione dei contributi medesimi.
Il piano di riparto dovra' tener conto dei criteri di cui al precedente articolo 3.
L' erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Qualora la somma dei contributi da attribuire ai soggetti aventi diritto superi lo stanziamento disponibile di cui al successivo articolo 7, primo comma, la Giunta regionale provvede a determinare in via definitiva ciascun contributo, riducendo l' ammontare in misura direttamente proporzionale al rapporto che intercorre tra i suddetti stanziamenti e gli importi stabiliti in fase istruttoria.
Qualora lo stanziamento sopraindicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale potra' disporre la riapertura dei termini per la corresponsione di contributi ad imprese industriali ed artigianali che intendano adeguare gli impianti di depurazione ai limiti riportati nella tabella << A >> allegata alla legge n. 319 del 1976.
I criteri di ripartizione saranno quelli indicati nel precedente articolo 3.


Art. 6
(Verifiche e decadenza)

La Giunta regionale puo' disporre verifiche presso i soggetti beneficiari del contributo di cui all' articolo 1 della presente legge circa la conformita' delle opere a quanto dichiarato, avvalendosi sia di propri funzionari che degli enti locali competenti.
La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzionale riduzione del contributo sino alla decadenza del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi.


Art. 7
(Copertura finanziaria)

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1985 la spesa di L. 12.504.500.000 in termini di competenza che viene iscritta sul capitolo n. 02009 del bilancio regionale per l' anno medesimo, con la seguente denominazione: << Finanziamenti ad insediamenti produttivi del settore industriale ed artigianale per la realizzazione e/ o il potenziamento di impianti di depurazione delle acque di scarico >>.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla suddetta autorizzazione di spesa si fara' fronte mediante analoga riduzione dei fondi accantonati al capitolo n. 29802 << Fondo globale per provvedimenti legislativi in corso >>, elenco n. 4, lettera d), del bilancio 1985.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.