L.R. 31 Luglio 1973, n. 29 |
Concessione di un acconto mensile sul trattamento economico di cui alle leggi regionali nn. 20 e 21 del 29 maggio 1973 al personale in servizio presso la Regione Lazio
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Art. 1 Dalla data di entrata in vigore delle legge regionali nn. 20 e 21 del 29 maggio 1973 e fino all'inquadramento nei ruoli organici regionali, al personale in servizio presso la Regione Lazio, oltre lo stipendio in godimento, e' corrisposto, salvo conguaglio ed eventuale rimborso in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento stesso, un acconto mensile sullo stipendio previsto dalle predette leggi nelle seguenti misure in relazione alla carriera di appartenenza: carriera direttiva lorde L. 132.000 pari a nette L. 115.000 carriera di concetto lorde L. 115.000 pari a nette L. 100.000 carriera esecutiva lorde L. 97.000 pari a nette L. 85.000 carriera ausiliaria lorde L. 86.000 pari a nette L. 75.000 autisti lorde L. 132.000 pari a nette L. 115.000 Art. 2 Al complessivo onere di L 2.600.000.000 per l'anno finanziario 1973, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa' fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1004 e 1041 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, rispettivamente per L. 100.000.000 e per L. 2.500.000.000. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 3° comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |