Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l' esercizio venatorio.

Numero della legge: 79
Data: 28 settembre 1979
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1979

L.R. 28 Settembre 1979, n. 79
Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l' esercizio venatorio.





Art. 1

Sono istituite, ai sensi dell' articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le tasse sulle concessioni regionali per l' esercizio venatorio, nella misura di cui ai successivi articoli.


Art. 2

Alla tariffa allegata alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e' aggiunto tra i numeri 9 e 10, il seguente numero 9 bis:
N. Reg. 9 bis DPR 121( DPR 641)
1) Abilitazione all' esercizio venatorio:
a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco
tassa rilascio L. 13.000 tassa annuale L. 13.000
b) con fucile a due colpi
tassa rilascio L. 18.500 tassa annuale L. 18.500
c) con fucile a piu' di due colpi
tassa rilascio L. 23.500 tassa annuale L. 23.500
2) Permesso per la cattura di volatili con reti, a norma dell' art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
tassa rilascio L. 100.000 tassa annuale L. 100.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 411 - art. 1 - lett. o) DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 99 legge 27 dicembre 1977, n. 968.
La tassa di rilascio si intende comprensiva della tassa annuale relativamente
al primo anno di rilascio della concessione.
NOTA: Il versamento della tassa annuale ha la validita' di un anno dalla data
di rilascio o di rinnovo dell' abilitazione all' esercizio venatorio e non e' dovuto
qualora non si eserciti la caccia durante l' anno. La ricevuta del versamento deve
essere allegata alla licenza di porto d' armi per l' uso di caccia.
L' abilitazione all' esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato
l' esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 9
aprile 1979, n. 22.


Art. 3

Il n. 8 della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e' sostituito dal seguente:
N. Reg. 8 DPR 121( DPR 641) 51:
Licenza di appostamento fisso di caccia:
a) su terraferma tassa rilascio L. 20.000 tassa annuale L. 0
b) su acqua tassa rilascio L. 180.000 tassa annuale L. 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - articolo 1, lett. o) Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - articolo 16.
NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell' uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia
e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.


Art. 4

Il n. 9 della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e' sostituito dal seguente:
N. Reg. 9 DPR 121( DPR 641) 52:
Concessione di costituzione di:
1) riserva di caccia, per ogni ettaro
tassa rilascio L. 8.000 tassa annuale L. 8.000
2) azienda faunistico - venatoria, per ogni ettaro tassa rilascio L. 8.000 tassa annuale L. 8.000
3) centro privato di produzione di selvaggina tassa rilascio L. 100.000 tassa annuale L. 100.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lett. o) legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 6, lett. d), e 36.
NOTA: Per quanto concerne:
A) le riserve di caccia:
La concessione e l' eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto di riserva, l' affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' della tassa sopra indicata.
Non sono trasferibili all' affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e' efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all' amministrazione provinciale competente per territorio e da questa approvato.
Oltre alla tassa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
B) le aziende faunistico - venatorie e i centri di produzione di selvaggina:
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.
Le tasse sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell' articolo 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717.
Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.


Art. 5

Le tasse di cui agli articoli precedenti sono riscosse mediante versamento, in modo ordinario, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione - Lazio.


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto, a norma dell' articolo 34, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dal mese successivo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.