L.R. 13 Agosto 1973, n. 32 |
Modifiche ed interpretazioni alla legge regionale n. 4 del 30 gennaio 1973 recante norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative alla istruzione artigiana e professionale, trasferite alla Regione dal DPR 15 gennaio 1972, n. 10.
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(Pubblicata nel B.U. 31 agosto 1973, n. 22) . Art.1 Fino all'emanazione di una legge organica regionale che ristrutturi tutto il settore dell'istruzione artigiana e professionale. L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il mese di ottobre, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la compilazione del bilancio. Entro il mese di marzo, il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto. A quest'ultimo deve essere unito il conto di cassa presentato dall'Istituto tesoriere. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1973 e' deliberato il bilancio preventivo semestrale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 2 I consigli di Amministrazione dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberano - secondo criteri e principi analoghi a quelli vigenti per il personale civile dello Stato - il regolamento con il quale sono stabiliti la dotazione organica, nei limiti della situazione di fatto esistente alla data del 1° aprile 1972, lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita' e di quiescenza del personale dipendente. Nell'applicazione delle norme stabilite nel presente articolo sara' tenuto conto dell'anzianita' maturata e delle mansioni di fatto esercitate. Dette norme non si applicano all'eventuale personale insegnante e non insegnate appartenente ad altre Amministrazioni ed a qualsiasi titolo in servizio presso i Consorzi, al personale comandato o distaccato da altri Enti e Istituti, all'eventuale personale addetto ai Centri di ordinamento scolastico e professionale legato con rapporto di collaborazione oppure con rapporto di lavoro a tempo parziale. Resta fermo il trattamento al Segretario del Consorzio nella ipotesi di cui all'art. 11, 3° comma del DL 26 settembre 1935 n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82. Art.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Vice Presidente ed il Comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente. Art. 4 In caso di comprovata necessita', il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione consiliare competente. Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Commissario e fissa - nel contempo - il termine non superiore a 90 giorni, per la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione. Art. 5 La vigilanza, il controllo e l'approvazione degli atti dei Consorzi, prevista dall'art. 19 del RDL 16 settembre 1935, n. 1946 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, nonche' di quelli previsti all'art. 2 della presente legge, e' attribuita alle Province territorialmente competenti. Art. 6 La Giunta regionale impartisce direttive ed istruzioni che si dovessero rendere necessarie per l'applicazione della presente legge. Art. 7 Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge Art. 8 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 3° comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |