L.R. 19 Settembre 1974, n. 62 |
Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati.
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Art. 1 Fino alla istituzione delle Unita' locali dei servizi sociali e sanitari - comunque esse denominate - i Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane o i Consigli circoscrizionali su delega dei Comuni provvedono alla programmazione di interventi preventivi e riabilitativi alla gestione di servizi, al coordinamento delle attivita' svolte nel territorio di competenza in favore degli handicappati. A tale scopo la Regione assegna contributi in loro favore per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, di assistenza e di riabilitazione nel quadro della programmazione e degli indirizzi socio - sanitari della Regione stessa. Gli Enti menzionati integrano con proprie provvidenze quelle previste dalle leggi nazionali vigenti in materia e possono consorziarsi anche con le Province. Art. 2 Ai fini della presente legge per << handicappato >> si intende la persona che, in seguito ad un evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre, peri e post - natale, presenti una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/ o sensoriali e, pertanto, sia oggetto di o candidata a processi di emarginazione. Art. 3 Gli Enti di cui all' articolo 1 hanno il compito di: a) sviluppare servizi di prevenzione sociale e sanitaria; b) istituire e gestire servizi di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale di quelli esistenti; c) promuovere e tutelare l' inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali; d) promuovere e tutelare l' orientamento degli handicappati e il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonche' nelle attivita' lavorative; e) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l' assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l' adeguamento del sistema dei trasporti, e a consentire la partecipazione dell' handicappato alla vita familiare e sociale; f) promuovere e gestire attivita' di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale; g) promuovere iniziative divulgative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori, sui valori socio - culturali dell' inserimento degli handicappati in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico - scientifiche che consentono la prevenzione e il recupero degli handicaps. La priorita' dovra' essere data alla promozione e integrazione dei servizi per la prevenzione e la diagnosi precoce, alla istituzione di Unita' territoriali di riabilitazione, allo sviluppo delle iniziative che favoriscono l' inserimento nelle normali istituzioni educative, ricreative e lavorative e la deistituzionalizzazione. Art. 4 I servizi per la prevenzione e la diagnosi precoce hanno il compito di svolgere: attivita' consultoriali pre - matrimoniali e matrimoniali e poliambulatoriali per la tutela e igiene della gravidanza; interventi clinico - diagnostici e assistenza a carattere ambulatoriale ed axtra - ambulatoriale per l' infanzia nel periodo neonatale e post - natale. Le Unita' territoriali di riabilitazione assicurano interventi precoci e continuativi terapeutico - riabilitativi e psicopedagogici, con servizi ambulatoriali ed extrambulatoriali e/ o con equipes itineranti, nella famiglia, nelle Comunita' - alloggio e negli altri luoghi di socializzazione primaria, nelle normali istituzioni educative, ricreative e scolastiche e nelle normali sedi di formazione e qualificazione professionale e di attivita' lavorative, al fine di tutelare e sostenere con appropriati interventi l' inserimento degli handicappati. Le Unita' territoriali di riabilitazione favoriranno, inoltre, con ogni mezzo i processi di deistituzionalizzazione e di progressivo reinserimento sociale degli handicappati attualmente ricoverati negli istituti o comunque non inseriti nelle normali sedi educative, scolastiche, professionali e lavorative. Allo stesso scopo le Unita' territoriali di riabilitazione indicano agli Enti di cui all' art. 1 le forme di sostegno agli handicappati o alle famiglie che si avvalgono dei loro servizi. Le Comunita' - alloggio - ovvero focolari - hanno la finalita' di favorire i processi di deistituzionalizzazione e di assicurare agli handicappati, privi anche temporaneamente di idonea sistemazione familiare naturale e/ o affidataria, un ambiente di vita adeguato. Esse dovranno avere autonomia di gestione, essere inserite nel contesto ambientale e collocate in normali case di abitazione, essere aperte anche ai familiari degli handicappati o persone non handicappate ad esse legate, essere collegate con le Unita' territoriali di riabilitazione. I servizi di prevenzione e diagnosi precoce e le Unita' territoriali di riabilitazione dovranno svolgere le attivita' in modo strettamente integrato. Art. 5 Per lo svolgimento dei loro compiti gli Enti di cui all' articolo 1 si avvalgono anche dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle necessarie trasformazioni, all' adeguamento dell' attivita' svolta, alla unificazione e integrazione delle strutture. Gli Enti di cui all' art. 1 possono avvalersi - anche attraverso convenzioni e comodati - delle strutture dei presidi sanitari e dei servizi sociali pubblici ritenuti utili e idonei per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. Gli stessi Enti possono assumere in gestione diretta - attraverso comodato - strutture e servizi di associazioni ed enti privati che siano disposti a trasferire i propri strumenti tecnico - operativi alla rete dei servizi pubblici; provvedono alle loro necessarie trasformazioni e adeguamenti organizzativi e funzionali e alla loro integrazione con i restanti servizi operanti nel territorio. Gli Enti di cui all' art. 1 possono altresi' accordare facilitazioni e/ o convenzionarsi con quegli Enti privati e gruppi di utenza che ne facciano richiesta e che - all' interno di una programmazione territoriale pubblica, con prestazioni conformi alla presente legge e senza fini di lucro - realizzino attivita' volte alla deistituzionalizzazione e alla socializzazione primaria degli handicappati, quali gruppi - famiglia, comunita' - alloggio, cooperative di lavoro ed altre attivita' consimili ed accettino la gestione sociale dei servizi e le forme di controllo e di vigilanza previste dai regolamenti comunali e consortili. Art. 6 Gli Enti di cui all' art. 1 associano alla gestione delle attivita' e dei servizi di prevenzione e di riabilitazione degli handicappati gli utenti e le loro famiglie, gli operatori degli stessi servizi, le organizzazioni sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio, indicate dal Consiglio comunale, dell' Assemblea consortile o dal Consiglio circoscrizionale, tra quelle localmente piu' rappresentative. Le modalita' di tale associazione alla gestione sono definite dagli statuti dei consorzi o dagli appositi regolamenti comunali. In ogni caso i rappresentanti degli utenti e delle loro famiglie, degli operatori, delle organizzazioni sociali e delle organizzazioni sindacali: - devono essere presenti sia al livello degli organi di programmazione che a quello di gestione diretta dei servizi; - devono avere voto deliberativo negli organi nei quali sono chiamati; - non possono, globalmente, superare il quaranta per cento dei membri degli organi previsti dagli statuti consortili e dai regolamenti comunali; - devono essere democraticamente eletti dagli interessati e nominati dal Sindaco o dal Presidente dell' Assemblea consortile. Per quanto riguarda la rappresentanza politica - nella misura non inferiore al sessanta per cento - gli statuti consortili e i regolamenti comunali dovranno garantire, negli organi, la presenza delle minoranze delle assemblee elettive. La gestione sociale dei servizi promossi da Enti privati convenzionati sara' regolata secondo modalita' definite in accordo con il Consiglio comunale, l' Assemblea consortile o il Consiglio circoscrizionale e fara' parte integrante della convenzione. Art. 7 Per accedere ai contributi di cui all' art. 1 della presente legge gli Enti presentano, entro il 30 ottobre di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta regionale, corredata della seguente documentazione: a) lo stato della situazione esistente nel territorio di competenza relativamente ai servizi necessari alla erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4; b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di Enti pubblici; c) la specifica forma di intervento che si intende realizzare, sia in proprio che attraverso convenzione; d) la dotazione di personale ritenuta necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative e le modalita' di reperimento, formazione e aggiornamento del personale stesso; e) gli oneri finanziari relativi all' approntamento e al funzionamento di strutture e servizi e al pagamento del personale; f) l' ammontare della copertura finanziaria di detti oneri attraverso finanziamento diretto del Comune o Consorzio, per tramite di convenzioni con il Ministero della Sanita' e con altri Enti pubblici, per utilizzazione di provvidenze nazionali, regionali, consortili e comunali in materia di edilizia economica e popolare, di assistenza scolastica, di assistenza sanitaria e sociale; g) una dettagliata relazione tecnica e amministrativa circa l' utilizzazione dei contributi ottenuti dalla Regione nell' anno immediatamente precedente. Art. 8 Sulla base delle richieste di contributo da parte degli Enti di cui all' art. 1, la Giunta regionale formula, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone all' approvazione del Consiglio regionale entro il 30 aprile. Nella formulazione del piano di riparto un' aliquota, non superiore al 10 per cento, dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per le attivita' e i servizi di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attivita' di assistenza tecnica agli Enti locali o ad iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto. I contributi approvati dal Consiglio regionale sono erogati agli Enti di cui all' art. 1 in un' unica soluzione. I criteri di riparto del fondo annuale dovranno rispondere alla seguente distribuzione: a) per le attivita' di prevenzione, recupero e socializzazione 70%; b) per le attivita' di deistituzionalizzazione 20%; c) per le attivita' di formazione e riqualificazione del personale 10%. Art. 9 I contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunita' Montane sono erogati: - fino alla misura del 100 per cento della spesa, per le attivita' prioritarie di cui agli artt. 3 e 4; - fino alla misura del 50 per cento della spesa, per le altre attivita' inerenti alla presente legge. La misura massima del contributo puo' essere raggiunta solo per la fase di avviamento o ristrutturazione di servizi - propri degli Enti previsti dall' art. 1 o assunti in gestione diretta, secondo quanto stabilito nel terzo comma dell' art. 5 - da rendere adeguati alle norme della presente legge. Art. 10 Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, al Consiglio regionale compete: a) approvare il piano programmatico generale degli interventi, indicando le aree prioritarie; b) approvare i piani annuali di finanziamento. Agli stessi fini alla Giunta regionale compete: a) accogliere e valutare le domande di contributo prodotte dagli Enti di cui all' art. 1; b) formulare il piano programmatico generale ed elaborare i piani annuali di finanziamento; c) erogare i contributi approvati dal Consiglio regionale; d) controllare l' utilizzazione dei contributi concessi ai Comuni e loro Consorzi. Per la formulazione del piano programmatico generale e l' elaborazione dei piani annuali la Giunta promuove apposite consultazione con i Comuni, Consorzi di Comuni, Comunita' Montane, con le Province, con le associazioni degli handicappati e delle loro famiglie, con le rappresentanze professionali degli operatori, con le organizzazioni sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio. Art. 11 Per le finalita' indicate dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni per l' anno finanziario 1974 e di lire 600 milioni per l' anno finanziario 1975. Art. 12 All' onere di 1000 milioni, previsto per l' esercizio 1974 si fara' fronte: a) quanto a lire 400 milioni con la disponibilita' esistente sul capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1973, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64; b) quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dallo stanziamento del capitolo 1963 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974 - Elenco n. 3 - << Provvidenze per anziani ed emarginati >> - la cui dotazione sara' ridotta da lire 1000 milioni a lire 400 milioni. La spesa per complessive lire 1000 milioni, sara' iscritta a favore del nuovo capitolo 1487 << Contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane per lo sviluppo delle attivita' preventive, riabilitative, di inserimento sociale e lavorativo in favore degli handicappati fisici, psichici e/ o sensoriali >>, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974. La spesa prevista per l' anno 1975 gravera' sul cirrispondente capitolo di bilancio. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti - su proposta dell' Assessore al Bilancio - le conseguenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate nell' esercizio finanziario di competenza, possono essere utilizzate nell' esercizio successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 1976. Art. 13 (Norma Transitoria) << In attesa della costituzione dei Consorzi di Comuni e/ o della elaborazione dei regolamenti comunali e comunque per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dell' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale - sul fondo di cui al precedente art. 12 - puo' disporre un piano di erogazione di contributi straordinari da assegnare per motivi di comprovata urgenza ai fini della prosecuzione del servizio ad associazioni di handicappati e/ o di loro famiglie o ad Enti ed Istituti operanti in favore degli handicappati fisici, psichici e/ o sensoriali, prelevando lo importo corrispettivo dal capitolo 1487 dell' esercizio finanziario 1974. Tale prelievo non potra' comunque essere superiore alla somma di lire 150 milioni >>. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 19 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |