L.R. 16 Febbraio 1990, n. 16 |
Interventi della Regione a favore delle attivita' artistiche.
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Art. 1 (Finalita') 1. La Regione interviene a sostegno delle attivita' di artisti contemporanei, operanti nel territorio regionale, al fine di incentivarne lo sviluppo e di valorizzare le opere d'arte nella pittura, nella scultura, nella incisione. Art. 2 (Programma di intervento) 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che l'adotta, dopo aver sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva il programma d'intervento, definito in rapporto agli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione. 2. La Giunta regionale si avvale della consulenza di tre esperti nominati su proposta dell'assessore alla cultura, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Art. 3 (Contenuti del programma) 1. Il programma di cui al precedente articolo 2 deve prevedere l'acquisto e/o la realizzazione di opere d'arte. 2. Le opere d'arte acquistate sono destinate prioritariamente ai comuni, alle province, agli uffici centrali o periferici della Regione, alle scuole, agli ospedali, ai musei ed alle biblioteche di interesse regionale e locale. 3. A tale scopo i comuni fanno pervenire apposita istanza alla Regione, nei termini previsti dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, comprendente anche le richieste degli enti di cui al precedente secondo comma. 4. I comuni e le province possono concorrere alla spesa necessaria per l'acquisto o per la realizzazione delle opere d'arte di cui alla presente legge. 5. La partecipazione finanziaria dell'ente locale costituisce criterio di priorita' nella definizione del programma ed in tal caso il bene entra nel patrimonio indisponibile dell'ente locale. Negli altri casi le opere d'arte realizzate rimangono di proprieta' della Regione. 6. Qualora le opere siano collocate in spazi pubblici o aperti al pubblico, la localizzazione avviene su indicazione comunale in conformita' degli strumenti urbanistici vigenti. Art. 4 (Norma transitoria) 1. In sede di prima attuazione della presente legge nella citta' di Viterbo e' realizzata la «Fontana Sfera» dello scultore Claudio Capotondi. 2. La localizzazione dell'opera e' decisa su indicazione del comune di Viterbo. 3. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore alla cultura e' autorizzato a provvedere alla stipula del relativo contratto con l'autore ed ai relativi adempimenti. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1990. 2. Alla copertura della spesa si provvedera' con la legge di bilancio per l'anno 1990, che dovra' prevedere apposito capitolo di spesa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |