L.R. 22 Maggio 1995, n. 38 |
Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni. Funzioni regionali, provinciali e comunali.
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(Pubblicato nel B.U. 07 giugno 1995, n. 15, S.O. n. 5) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalita' della legge) 1. La presente legge detta norme per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nella Regione, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 1991. 2. La presente legge definisce, altresi', le funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 (Principi e criteri) 1. Gli enti preposti al servizio di smaltimento dei rifiuti sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi generali: a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, al fine di tutelare la salute della collettivita' ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai piu' bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti; b) osservare la pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici; c) agevolare il contenimento, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti; d) favorire la raccolta differenziata e la preselezione dei rifiuti; e) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, f) recuperare materiale ed energia anche nelle fasi di smaltimento finale; g) assicurare il risarcimento dei danni derivanti da attivita' inquinanti da parte degli inquinatori in conformita' della normativa vigente; h) prevedere l'obbligo di bonifica delle aree interessate da impianti dismessi. 2. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo i seguenti criteri: a) i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale non possono essere smaltiti in altre regioni, ne'é i titolari degli impianti di smaltimento possono ricevere rifiuti provenienti da altre regioni; b) lo stoccaggio definitivo in discarica puo' essere autorizzato solo per quelle tipologie di rifiuti per le quali, all'atto dell'autorizzazione, non risultino ancora disponibili nel territorio di competenza impianti di riciclaggio e di riutilizzo e comunque in base alle caratteristiche previste per la discarica. Art. 3 (Funzioni amministrative della Regione) 1. Compete alla Regione: a) la redazione e l'adozione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonche'é dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi; b) il coordinamento e l'approvazione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a); c) l'emanazione delle direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti; d) l'emanazione del regolamento tipo per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili; e) il coordinamento e la promozione degli interventi finalizzati al contenimento, al riutilizzo ed alla trasformazione dei rifiuti; f) il coordinamento e la promozione degli interventi per l'educazione, la formazione ed il volontariato; g) la gestione dell'osservatorio dei rifiuti; h) la gestione del catasto dei rifiuti; i) attivita' di vigilanza nei confronti delle province in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. Art. 4 (Funzioni amministrative delle province) 1. Compete alle province: a) la redazione e l'adozione dei piani provinciali che organizzano i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonche'é dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, ad eccezione dei rifiuti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo il criterio del sistema integrato di smaltimento e nel rispetto delle finalita' della presente legge; b) la redazione e l'adozione della carta provinciale delle aree idonee allo smaltimento dei rifiuti; c) l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti; d) l'adozione dei provvedimenti autorizzativi, in attuazione dei piani provinciali, con esclusione delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); e) l'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti; f) attivita' di vigilanza nei confronti dei comuni singoli o associati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge. Art. 5 (Funzioni amministrative dei comuni) 1. Compete ai comuni: a) l'attuazione dei piani provinciali mediante progettazione, adeguamento, realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti; b) l'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti di materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'articolo 2, comma 4, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni; c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili. 2. I comuni possono delegare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), alle comunita' montane. TITOLO II PIANIFICAZIONE Art. 6 (Piano regionale di smaltimento dei rifiuti) 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, il piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. Il piano regionale valuta preliminarmente la situazione quali/quantitativa della produzione dei rifiuti sul territorio regionale, le sue tendenze evolutive e definisce, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato, per la raccolta, il trasporto, il recupero ed il trattamento dei rifiuti. In particolare, il piano regionale: a) determina gli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere, per l'intero territorio regionale e nel periodo di validita' del piano, tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; b) individua gli interventi necessari per ridurre la produzione dei rifiuti; c) individua gli interventi necessari per promuovere ed incentivare il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali provenienti dai processi produttivi, allo scopo di pervenire a significative riduzioni delle quote di rifiuti da avviare ad altre forme di smaltimento; d) detta criteri, articolati per categorie di rifiuti, per la scelta delle tecnologie di smaltimento; e) detta i criteri per l'individuazione dei bacini di utenza; f) fissa gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento; g) indica i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti. 3. Il piano regionale ha efficacia a tempo indeterminato. Esso e' elaborato, approvato e sottoposto ad adeguamento con le procedure di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente articolo. 4. Il primo piano regionale di smaltimento dei rifiuti e' approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati conoscitivi acquisiti in sede di redazione dello schema di piano settoriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 1991, n. 12921, e delle relative consultazioni effettuate con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le forze sociali. Art. 7 (Formazione dei piani provinciali) 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti approvato ai sensi dell'articolo 6 la provincia predispone, con il concorso dei comuni, singoli o associati, anche attraverso apposite conferenze il piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che deve essere depositato per trenta giorni presso la sede della provincia stessa e degli enti locali interessati. 2. Dell'avvenuto deposito e del relativo periodo viene data notizia, con avviso da pubblicarsi nel foglio annunci legali della provincia e nell'albo pretorio degli enti locali interessati. 3. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prendere visione del piano e presentare osservazioni scritte alla provincia. 4. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 la provincia adotta il piano e lo invia alla Regione. Art. 8 (Contenuti dei piani provinciali) 1. Il piano provinciale di cui all'articolo 7 deve contenere i seguenti elementi: a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonche'é di quelli speciali, compresi i tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni; b) le modalita' per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani e assimilabili, per il loro riciclaggio ed il loro riutilizzo ai fini del recupero energetico; c) l'individuazione, sulla base della carta provinciale redatta ai sensi dell'articolo 11, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a) e dei relativi bacini di utenza, con la precisazione della tipologia, della capacita' di smaltimento e della durata di esercizio degli impianti stessi; d) l'individuazione di aree omogenee e delle relative infrastrutture necessarie per la raccolta differenziata tenendo conto degli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale; e) l'indicazione per ogni localizzazione dei soggetti tenuti alla realizzazione dei nuovi impianti e all'adeguamento di quelli esistenti; f) la valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione dei nuovi impianti ed all'adeguamento di quelli esistenti; g) l'analisi della compatibilita' ambientale degli impianti in base alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, e nella carta provinciale di cui all'articolo 11. 2. Se due o piu' province intendono avvalersi per la raccolta differenziata, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di un impianto situato nel territorio di una di esse ovvero costituire, a tale fine, un sistema integrato, possono stipulare accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, indicandone i contenuti e le modalita' nel piano di ciascuna di esse. 3. I piani debbono prevedere una capacita' di smaltimento superiore al fabbisogno provinciale per fare fronte alle eventuali emergenze temporanee e di altre province della Regione. Art. 9 (Approvazione dei piani provinciali) 1. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dei piani provinciali, la Giunta regionale, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, verifica la conformita' dei singoli piani provinciali al piano regionale di smaltimento dei rifiuti, nonche'é la compatibilita' tra i piani provinciali stessi. 2. I piani provinciali sono approvati secondo le procedure previste dall'articolo 11, commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 17 del 1986. Art. 10 (Adeguamento dei piani provinciali) 1. I piani provinciali sono adeguati in relazione sia all'eventuale adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, sia alle esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, alle innovazioni tecnologiche, al risparmio energetico ed alla ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici. 2. L'adeguamento dei piani provinciali e' effettuato con le procedure di cui agli articoli 7 e 9. Art. 11 (Carta provinciale delle aree idonee allo smaltimento) 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6, la provincia redige la carta, a scala 1:50.000, delle aree piu' idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. 2. La carta provinciale di cui al comma 1 individua e perimetra le aree idonee allo smaltimento dei rifiuti evidenziando i diversi gradi di attitudine in relazione alle varie tipologie di impianti di trattamento e di discarica, sulla base di una classificazione dell'intero territorio provinciale, che tenga conto della presenza dei seguenti fattori ricavabili da apposita cartografia messa a disposizione dalla Regione: a) parchi e riserve naturali; b) zone archeologiche; c) beni ambientali e paesaggistici; d) zone soggette a rischio di alluvionamento, di esondazione e di impaludamento; e) zone soggette a rischio idrogeologico per vulnerabilita' degli acquiferi o per instabilita'; f) fiumi, laghi, aree golenali o vicinanza del mare; g) vie di comunicazione; h) insediamenti abitativi attuali e programmati. 3. La carta provinciale e' periodicamente aggiornata per adeguarla alle variazioni dei fattori indicati al comma 2. 4. Alla carta provinciale ed ai relativi aggiornamenti viene data pubblicita' mediante l'affissione all'albo provinciale, e mediante annuncio, su due quotidiani a diffusione provinciale, contenente l'indicazione dell'avventura affissione all'albo nonche'é una scheda sommaria descrittiva dell'elaborato. 5. La provincia fissa un termine, compreso fra i trenta ed i sessanta giorni dalla data di affissione di cui al comma 4, entro il quale possano essere presentate osservazioni in merito. Trascorso tale termine, l'elaborato viene adottato in via definitiva, entro gli ulteriori trenta giorni, con motivazione dell'accoglimento o meno delle varie osservazioni. 6. Dell'adozione definitiva viene data comunicazione mediante affissione all'albo provinciale ed avviso sui due quotidiani utilizzati ai sensi del comma 4. Art. 12 (Attivita' di vigilanza della Regione) 1. Qualora le province non depositino ed adottino i piani rispettivamente entro i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, ovvero le province medesime non procedano all'adeguamento degli stessi ai sensi dell'articolo 10, la Regione richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni. TITOLO III ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO Art. 13 (Direttive regionali) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano provinciale, emana, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, le direttive per la elaborazione dei progetti esecutivi degli impianti previsti nel piano stesso, i quali, in ogni caso, devono contenere i seguenti elementi: a) indicazione del sito dell'impianto; b) studio geologico relativo al sito; c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformita' del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 559 del 1987; d) descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti; e) capacita' e modalita' di smaltimento dei rifiuti; f) relazione economico-contabile; g) analisi dei costi. Art. 14 (Progetti esecutivi) 1. I comuni, singoli o associati, sede o titolari di impianti, presentano alle province, entro il termine fissato dalle direttive di cui all'articolo 13, progetti esecutivi per l'adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti, indicando quali tra le forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, intendono attuare. 2. Per l'istruttoria dei progetti esecutivi degli impianti le province convocano le conferenze di cui all'articolo 3 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441. Alle conferenze partecipano gli organi o i soggetti regionali e provinciali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonche'é i componenti del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere. 3. Le determinazioni concordate nelle conferenze sostituiscono ogni ulteriore adempimento istruttorio e tengono luogo delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. 4. Le province approvano i progetti entro trenta giorni dalla data di conclusione delle conferenze sulla base delle risultanze delle stesse. 5. Nel caso in cui i progetti approvati riguardino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985. n. 431, le province provvedono alle comunicazioni previste dal comma 9 del citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Art. 15 (Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti) 1. Al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti provvedono le province, anche contestualmente all'approvazione dei progetti, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data dell'approvazione stessa. 2. L'atto di autorizzazione deve contenere: a) la determinazione delle tariffe; b) l'indicazione della durata dell'impianto; c) le opere di bonifica, di ripristino e di mantenimento del sito e le garanzie fidejussorie. 3. In sede di determinazione delle tariffe di cui al comma 2, lettera a), deve essere previsto che i comuni i quali utilizzano impianti situati nel territorio di altri comuni corrispondano a questi ultimi una somma compresa tra il dieci ed il venti per cento al chilogrammo per i rifiuti smaltiti. Tale importo e'stabilito d'intesa tra il comune sede di impianto e gli altri comuni utenti. Art. 16 (Soggetti destinatari delle autorizzazioni) 1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti puo' essere rilasciata, oltre che ai comuni, singoli o associati, sede o titolari degli impianti stessi, direttamente alle aziende speciali o alle societa' per azioni a partecipazione pubblica costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Qualora la realizzazione e l'esercizio degli impianti siano dati in concessione ad imprese private, individuate con le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'autorizzazione e' rilasciata all'ente pubblico concedente. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario deve essere espressamente contenuto l'obbligo per quest'ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni fissate nell'autorizzazione provinciale nonche'é di prestare la garanzia fidejussoria a favore del concedente a copertura delle spese per la bonifica, il ripristino ed il mantenimento del sito e per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente. L'entita' e la durata della garanzia fidejussoria sono stabilite nell'atto di concessione in misura tale da lasciare indenne il concedente, in caso di inadempienza del concessionario, da oneri relativi alle suddette attivita Art. 17 (Autorizzazioni comunali) 1. Attivita' di smaltimento dei rifiuti di materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'articolo 2, comma 4, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata dai comuni competenti per territorio. 2. L'autorizzazione comunale e' rilasciata, su domanda dei soggetti interessati, previa approvazione da parte del comune di appositi progetti esecutivi, corredati del nullaosta igienico sanitario della unita' sanitaria locale competente. 3. I progetti di cui al comma 2 indicano l'esatta ubicazione e delimitazione della discarica, le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche e paesaggistiche del terreno, i criteri di smaltimento e il recupero ambientale del sito. 4. Il comune comunica alla Regione ed alla provincia le autorizzazioni rilasciate allegando la cartografia della zona interessata dall'intervento. Art. 18 (Attivita' di vigilanza della provincia) 1. Le province svolgono attivita di vigilanza per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e il corretto smaltimento dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio. 2. Qualora i comuni, singoli o associati, sede o titolari degli impianti, non provvedano alla presentazione dei progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 14, entro i termini fissati dalle direttive della Giunta regionale, alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti autorizzati a norma dell'articolo 15, ovvero al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, le province interessate richiedono al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 (Regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili) 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di approvazione dei piani provinciali a norma dell'articolo 9, sentita la prima commissione consiliare permanente, approva la regolamentazione-tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili, in conformita' alle direttive espresse dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 559 del 1987 ed alle disposizioni contenute nella legge 9 novembre 1988 n. 475. 2. I comuni, singoli o associati, sulla base dei piani provinciali, organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di favorire la valorizzazione degli stessi mediante il recupero dei materiali finali dalle fasi di produzione, distribuzione e consumo. 3. Entro i sei mesi successivi alla data di esecutivita' della deliberazione del Consiglio regionale concernente la regolamentazione-tipo di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad adeguare alla stessa i propri regolamenti relativi alla disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti. 4. In caso di inadempienza dei comuni, la provincia richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 20 (Interventi regionali per il contenimento, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti urbani ed assimilabili) 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle del volontariato, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili. 2. In attesa dell'attuazione della direttiva 91/156/CEE la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttive per lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo dei residui dei processi di lavorazione o di consumo nel rispetto della salute e dell'ambiente. 3. Per favorire il contenimento, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili la Giunta regionale puo' anche affidare ad universita' e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto attivita' degli enti locali. Puo', altresi', avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, approvare convenzioni-tipo, sulla base delle quali gli enti locali interessati si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e con imprese singole o associate. Art. 21 (Interventi regionali per l'educazione, la formazione ed il volontariato) 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonche'é gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attivita' educative e di formazione professionale, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati. 2. La Regione, inoltre, promuove e incentiva, tramite le province, le attivita' di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attivita' possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, nonche'é con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Art. 22 (Acquisizione dei dati e osservatorio regionale) 1. L'osservatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 74 del 1991 assicura, in conformita' ai principi di cui all'articolo 30 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni. 2. Le province, tramite proprie strutture organizzative, curano l'acquisizione, l'archiviazione e la trasmissione all'osservatorio dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero delle varie frazioni di rifiuti. 3. L'osservatorio si avvale delle fonti informative disponibili, dei dati comunicati dalle province, nonche'é delle informazioni contenute nel catasto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione, nella quale sono indicati per ogni bacino di utenza i dati quantitativi e qualitativi concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, il recupero delle frazioni raccolte separatamente ed i prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento. Art. 23 (Catasto dei rifiuti) 1. Il catasto regionale dei rifiuti, gestito dalla struttura di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 74 del 1991, quale parte del sistema informativo ambientale regionale, si articola in varie sezioni, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992. 2. I dati relativi al catasto dei rifiuti sono acquisiti attraverso le denunce presentate annualmente dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 475 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La struttura regionale di cui al comma 1 cura le elaborazioni minime obbligatorie e la trasmissione dei dati del catasto dei rifiuti ai destinatari individuati dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992. Art. 24 (Disposizioni finanziarie) 1. Le spese relative all'adeguamento, alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dai piani provinciali sono a carico dei comuni, singoli o associati, delle aziende speciali e delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, nei confronti dei quali e' stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e delle imprese private concessionarie ai sensi dello stesso articolo, comma 2. 2. La Regione puo' contribuire, fino alla misura massima del trenta per cento, alle spese di cui al comma 1, purche'é le stesse siano sostenute direttamente dai comuni, singoli o associati, o dalle relative aziende speciali. 3. La Regione, inoltre, assume a proprio carico le spese affrontate dai comuni, singoli o associati, per la redazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 14. 4. La Regione puo' contribuire al finanziamento delle iniziative mirate alla riduzione, all'origine, della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 6. 5. La Regione puo', altresi', contribuire al finanziamento di iniziative di comuni e province per la raccolta differenziata di cui all'articolo 19. 6. La Regione incentiva inoltre le attivita' di raccolta differenziata e di trasformazione di materie seconde promosse da cooperative e piccole e medie imprese mediante concessione di contributi per un periodo non superiore a 5 anni dalla loro costituzione. 7. Agli oneri concernenti i contributi ed i finanziamenti di cui ai commi 2 e 3 si provvede con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti, di volta in volta, nei bilanci regionali di previsione. Art. 25 (Abrogazione di norme) 1. E' abrogata la legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53, e l'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Capo I PIANO REGIONALE A MEDIO TERMINE PER LE DISCARICHE Art. 26 (Formazione) 1. In attesa dell'approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9, lo smaltimento dei rifiuti elencati nel paragrafo 4.2.2. della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 è organizzato secondo le indicazioni di un piano a medio termine, adottato dalla Regione, in cui sono individuati i siti da utilizzare in via prioritaria o in via subordinata quali sede di discariche. 2. Il piano di cui al comma 1 E' predisposto dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti principi: a) le singole discariche devono essere di norma al servizio di bacini ottimali di utenza, sulla base di criteri il piu' possibile omogenei per tutto il territorio regionale; b) i siti idonei alla realizzazione delle discariche vengono individuati escludendo: 1) parchi e riserve naturali; 2) zone archeologiche; 3) zone rilevanti sotto il profilo ambientale e/o paesaggistico; 4) zone soggette a rischio di alluvionamento, di esondazione e di impaludamento; 5) zone soggette a rischio idrogeologico per vulnerabilita' degli acquiferi o per instabilita'; 6) zone in prossimita' di fiumi, laghi, golene e mare; 7) zone in prossimita' di vie di comunicazione; 8) zone a distanza inferiore a metri cento da singole abitazioni; 9) zone a distanza inferiore a metri mille da nuclei abitati. 3. Il piano predisposto dalla Giunta regionale E' trasmesso alle province, le quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, devono esprimere il proprio parere sull'ubicazione dei siti individuati per la realizzazione delle discariche, indicando, in caso di dissenso, siti alternativi nell'ambito del rispettivo territorio. 4. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 la Giunta regionale, sulla base dei pareri espressi dalle province, definisce la proposta di piano e la sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione. 5. Il piano regionale a medio termine approvato dal Consiglio E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 27 (Procedure per la valutazione dell'idoneita' dei siti) 1. Il sindaco del comune nel cui territorio E' ubicato il sito individuato, in via prioritaria, dal piano regionale a medio termine per la realizzazione della discarica, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del piano stesso, convoca la commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71, come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 39, e dall'articolo 32, ai fini della valutazione dell'idoneita' del suddetto sito, tenendo anche conto della rilevanza dei vincoli esistenti. 2. Entro dieci giorni dalla data di convocazione di cui al comma 1 la commissione comunica le proprie valutazioni alla Regione ed al comune interessato in ordine all'idoneita' del sito individuato o alla necessita' di effettuare particolari indagini tecniche preliminari, comprese quelle tendenti ad accertare la presenza di eventuali vincoli. 3. Le indagini tecniche disposte dalla commissione ai sensi del comma 2 debbono essere eseguite a cura del comune interessato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. In tale caso la commissione deve esprimersi in via definitiva e darne comunicazione alla Regione ed al comune interessato entro i successivi dieci giorni. 4. Qualora la commissione dichiari non idoneo il sito individuato come prioritario, la Regione, entro quindici giorni dal ricevimento delle relative valutazioni definitive, invita il sindaco del comune nel cui territorio E' ubicato un sito individuato in via subordinata per la realizzazione della discarica, a convocare la commissione stessa, ai fini della valutazione dell'idoneita' del nuovo sito con la procedura e con i termini previsti nei commi 2 e 3. 5. Qualora i sindaci ed i comuni interessati non provvedano nei termini previsti agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Regione richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 28 (Progetti esecutivi) 1. Il comune nel cui territorio E' ubicato il sito dichiarato idoneo per la realizzazione della discarica, entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle valutazioni definitive da parte della commissione di cui all'articolo 27, predispone, anche in associazione con altri comuni, il progetto esecutivo della discarica stessa e lo trasmette entro lo stesso termine alla Regione. Nel progetto deve essere indicata la forma di gestione che il comune, singolo o associato, intende attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La Giunta regionale approva il progetto esecutivo di cui al comma 1. 3. Per l'istruttoria del progetto esecutivo la Regione convoca la conferenza prevista dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 441 del 1987 con le modalita' di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 57 del 1993. Alla conferenza partecipano gli organi o i soggetti regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonche'é i componenti del comitato tecnico- scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere. Le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono ogni ulteriore adempimento istruttorio e tengono luogo delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. 4. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi un'area vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come modificato dal decreto- legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 431 del 1985, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 del citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. 5. Qualora il comune, singolo o associato, non ottemperi entro i termini previsti agli obblighi di cui al comma 1, la Regione richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 29 ( Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della discarica) 1. Al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della discarica provvede la provincia, entro quindici giorni dall'approvazione del progetto di cui all'articolo 28, comma 2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione e' rilasciata direttamente dalla Regione. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata al comune, singolo o associato, che ha redatto il progetto esecutivo ovvero direttamente all'azienda speciale o alla societa' per azioni a partecipazione pubblica costituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Qualora la realizzazione e l'esercizio della discarica sia data in concessione ad un'impresa privata, l'autorizzazione e' rilasciata all'ente pubblico concedente. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario deve essere espressamente contenuto l'obbligo per quest'ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni fissate nell'autorizzazione regionale nonche'é di prestare la garanzia fidejussoria a favore del concedente a copertura delle spese per la bonifica, il ripristino ed il mantenimento del sito e per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente. L'entita' e la durata della garanzia fidejussoria sono stabilite nell'atto di concessione in misura tale da lasciare indenne il concedente, in caso di inadempienza del concessionario, da oneri relativi alle suddette attivita'. 4. L'atto di autorizzazione deve contenere: a) la determinazione delle tariffe che tengano conto delle spese di bonifica e di ripristino del sito; b) l'indicazione della durata della discarica. 5. In sede di determinazione delle tariffe di cui al comma 4, lettera a), deve essere previsto che i comuni del comprensorio corrispondano al comune sede della discarica una somma compresa tra il dieci ed il venti per cento al chilogrammo dei rifiuti smaltiti. Tale importo e' fissato d'intesa tra il comune sede di discarica e gli altri comuni interessati. 6. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui dovra' essere realizzata la discarica sono a carico del soggetto gestore della discarica stessa. Art. 30 (Verifica in corso d'opera e attivazione della discarica) 1. Nel corso dei lavori di realizzazione della discarica la Regione, le province e il comune effettuano, tramite i propri uffici tecnici, verifiche per accertare che le opere siano conformi al progetto approvato ai sensi dell'articolo 28. 2. Le spese necessarie per le verifiche di cui al comma 1 sono a carico dell'ente o soggetto che realizza la discarica. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, dispone l'attivazione della discarica. Art. 31 (Stazioni di trasferenza) 1. I comuni che utilizzano la stessa discarica possono attivare stazioni di trasferenza mobili o fisse al fine di ridurre l'impatto ambientale ed i costi di trasporto dei rifiuti. 2. Le stazioni di trasferenza fisse devono essere realizzate, previo parere della commissione indicata all'articolo 27, comma 1, sulla base di un progetto esecutivo la cui approvazione, da parte del comune ove è ubicata la stazione di trasferenza, comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 3. Le spese di realizzazione della stazione di trasferenza sono a carico di tutti i comuni interessati. Art. 32 (Modifica della commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71) 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 71 del 1983, gia modificato con legge regionale n. 39 del 1986, e' sostituito dai seguenti commi: 2. L'idoneita' delle aree per impianti di smaltimento dei rifiuti e' determinata da una commissione presieduta dal sindaco del comune nel territorio saranno ubicati gli impianti, o da un suo delegato, e della quale fanno parte: a) il dirigente del settore regionale opere e lavori pubblici competente per territorio; b) un medico designato dall'assessore regionale alla sanita'; c) un chimico designato dall'assessore regionale allo ambiente; d) un geologo designato dall'assessore regionale allo ambiente; e) un architetto designato dall'assessore regionale alla urbanistica. 2-bis. I componenti della commissione di cui al comma 2 sono nominati, su proposta dell'assessore all'ambiente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e durano in carica tre anni dalla data del decreto. 3-ter. La commissione e' integrata, di volta in volta, con un ingegnere designato dalla provincia competente per territorio e con un tecnico designato dal comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti. Art. 33 (Discariche in esercizio) 1. Le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicate nel piano di cui all'articolo 26, vengono formalmente autorizzate ai sensi dell'articolo 29. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previa verifica della compatibilita'à ambientale. Capo II ALTRE NORME TRANSITORIE Art. 34 (Bonifica delle discariche dismesse) 1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare alla Regione l'elenco dei terreni ricadenti nel proprio territorio che sono stati o sono interessati da discariche di rifiuti. 2. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, entro i successivi quattro mesi, propone al Consiglio regionale il piano delle bonifiche, che lo approva con propria deliberazione. 3. Il piano deve contenere: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti; c) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare; f) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente. 4. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorita' indicate dal piano e delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna con propria deliberazione un termine ai comuni interessati per la presentazione dei progetti esecutivi. 5. I progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991. 6. La bonifica dei terreni interessati da discariche dismesse di proprieta' privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano da parte del Consiglio. Trascorso tale termine provvede il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni. 7. Sono fatte salve le iniziative in materia di bonifica delle discariche dismesse attivate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento CEE n. 2081/92 per il periodo 1994/1999, nonche'é quelle previste dal piano triennale per la tutela ambientale 1994/1996 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 1994, n. 1048. 8. I progetti esecutivi degli interventi di cui al comma 7, predisposti dai comuni interessati, sono approvati con le modalita' indicate nel comma 5. Art. 35 (Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili) 1. Gli impianti di trattamento dei rifiuti elencati nel paragrafo 4.2.2. della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, gia' realizzati, vengono autorizzati formalmente secondo le modalita' fissate nell'articolo 29. 2. Il completamento degli impianti di trattamento dei rifiuti indicati al comma 1, la cui realizzazione non e' stata ancora definita, e' effettuato a cura dei consorzi istituiti a norma della legge regionale n. 53 del 1986, sulla base di progetti esecutivi predisposti dai consorzi stessi. 3. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede, con propria deliberazione, ad identificare altri interventi in materia di trattamento dei rifiuti indicati al comma 1, tendenti al contenimento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, anche ai fini del recupero energetico dei rifiuti stessi, quantificando i relativi oneri ed individuando altresi', i soggetti tenuti alla realizzazione degli impianti ed alla predisposizione dei progetti esecutivi. 4. Per la predisposizione ed approvazione dei progetti esecutivi di cui ai commi 2 e 3 nonche'é per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29 in quanto compatibili. Art. 36 (Smaltimento dei rifiuti speciali) 1. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 continuano ad avere efficacia le parti del piano dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1986, n. 277, comprendenti lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province ed il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente istituito dall'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, puo', con propria deliberazione, individuare altri siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, oltre quelli previsti dalle parti del piano di cui al comma 1, nonche'é i soggetti tenuti alla realizzazione degli impianti ed alla predisposizione dei progetti esecutivi. 3. Per l'attuazione delle parti del piano di cui al comma 1 e della deliberazione consiliare di cui al comma 2 si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29, in quanto compatibili. Art. 37 (Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani) 1. In attesa dell'approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 i comuni attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'articolo 19, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi: a) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al cinque per cento del totale dei rifiuti prodotti, entro il 30 luglio 1996; b) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al venti per cento del totale dei rifiuti prodotti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo scadenze temporali definite dalle province. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva specifici interventi finalizzati alla raccolta differenziata da parte dei comuni dei rifiuti solidi urbani, individuati dalle amministrazioni provinciali sulla base delle indicazioni gia' fornite dalla consulta regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 53 del 1986 in conformita' agli indirizzi generali contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente del 29 maggio 1991. Capo III FINANZIAMENTI REGIONALI Art. 38 (Rimborso delle spese per indagini tecniche) 1. La Regione assume a proprio carico l'onere finanziario relativo alle indagini tecniche tendenti ad accertare l'idoneita' dei siti per la realizzazione delle discariche, disposte ai sensi dell'articolo 27, comma 3. 2. Ai fini di cui al comma 1 il comune inoltra all'assessorato regionale all'ambiente apposita istanza di rimborso delle spese sostenute allegando idonea documentazione. Art. 39 ( Finanziamento delle spese dei progetti esecutivi) 1. Le spese concernenti la redazione dei progetti esecutivi relativi alle discariche di cui all'articolo 28, qualora non siano eseguiti dagli uffici tecnici comunali, sono finanziate dalla Regione. 2. La concessione del finanziamento di cui al comma 1 e' deliberata dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 28, comma 2. 3. Nella spesa ammissibile al finanziamento regionale sono compresi esclusivamente gli oneri di progettazione derivanti dall'apporto tecnico esterno, determinati in conformita' alle tariffe professionali vigenti e comprovati da idonea documentazione. Art. 40 (Contributi per la bonifica delle discariche dismesse) 1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle discariche dismesse previste nel piano di cui all'articolo 34. 2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato. Art. 41 (Contributi per il completamento e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili) 1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative al completamento e alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 35, commi 2 e 3. 2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi degli impianti, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato. Art. 42 (Contributi per la realizzazione dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore) 1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla realizzazione dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore individuati nel piano dei rifiuti di cui all'articolo 36, comma 1. 2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato. Art. 43 (Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani) 1. La Regione concede alle province contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differenziata di cui all'articolo 37. 2. I contributi attengono alle spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari di primo impianto e sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione degli interventi individuati dalle amministrazioni provinciali, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato. Art. 44 (Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalita' di cui agli articoli 38 e 39, della presente legge, si provvede mediante istituzione, per memoria, nel bilancio regionale di previsione per il 1995 dei capitoli rispettivamente n. 52125 denominato: "Rimborso ai comuni delle spese per indagini tecniche, e n. 52126 denominato: "Finanziamento delle spese sostenute dai comuni per la redazione dei progetti esecutivi". 2. All'onere finanziario di cui all'articolo 40 si provvede, per l'esercizio 1995, mediante lo stanziamento di lire 10.000 milioni iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale di previsione per il 1995, la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi ai comuni per la bonifica delle discariche dismessa", e, per gli esercizi successivi, mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale. 3. All'onere finanziario di cui all'articolo 41, quantificabile per l'esercizio 1995 in lire 6.300 milioni, si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale di previsione per il 1995 del capitolo n. 52127 denominato: "Contributi ai comuni per il completamento e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili", con uno stanziamento di pari importo prelevato dal capitolo n. 52103 del bilancio stesso. Per gli esercizi successivi al 1995 si provvede mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale. 4. All'onere finanziario di cui all'articolo 42 si provvede, per l'esercizio 1995, mediante lo stanziamento di lire 5.700 milioni iscritto nel capitolo n. 52103 del bilancio regionale di previsione per il 1995, la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi ai comuni per la realizzazione dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore", e, per gli esercizi successivi, mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale. 5. All'onere finanziario di cui all'articolo 43 si provvede, per l'esercizio 1995, mediante lo stanziamento di lire 10.000 milioni iscritto nel capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione per il 1995, la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in capitale alle province per le attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, e, per gli esercizi successivi, mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale. 6. Le somme che lo Stato eventualmente attribuira' alla Regione in attuazione delle previsioni del programma triennale 1995/1997 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993, saranno iscritte in appositi capitoli che verranno istituiti nel bilancio regionale di previsione dei competenti esercizi finanziari con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |