L.R. 09 Maggio 1995, n. 24 |
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, concernente:"Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli istituticulturali regionali".
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1995, n. 14) Art. 1 1. Si considerano validamente concessi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, agli enti che, alla data di approvazione dei primi due piani annuali, previsti dagli articoli 6 ed 11 della legge stessa, risultassero non ancora in possesso della personalita' giuridica. 2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, la competente struttura regionale e' autorizzata a liquidare il saldo dei contributi programmati e non ancora erogati, previa verifica che le iniziative previste siano state regolarmente ed integralmente realizzate. Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |