Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie.

Numero della legge: 1
Data: 3 gennaio 2000
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/2000

L.R. 03 Gennaio 2000, n. 01
Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie.


S O M M A R I O



Art. 1 Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9
Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 9/1999
Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/1999
Art. 4 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/1999
Art. 5 Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 9/1999
Art. 6 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/1999
Art. 7 Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/1999
Art. 8 Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/1999
Art. 9 Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/1999
Art. 10 Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 9/1999
Art. 11 Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 9/1999
Art. 12 Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/1999
Art. 13 Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 9/1999
Art. 14 Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 9/1999
Art. 15 Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 9/1999
Art. 16 Modifiche all'articolo 20 della l.r. 9/1999
Art. 17 Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della l.r. 9/1999
Art. 18 Modifiche all'articolo 30 della l.r. 9/1999
Art. 19 Abrogazione dell'articolo 37 della l.r. 9/1999
Art. 20 Abrogazione dell'articolo 38 della l.r. 9/1999
Art. 21 Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/1999
Art. 22 Modifiche all'articolo 43 della l.r. 9/1999
Art. 23 Inserimento dell'articolo 53 bis nella l.r. 9/1999
Art. 24 Abrogazione degli articoli 59 e 60 della l.r. 9/1999
Art. 25 Modifiche all'articolo 61 della l.r. 9/1999
Art. 26 Modifiche all'articolo 62 della l.r. 9/1999
Art. 27 Abrogazione dell'articolo 64 della l.r. 9/1999
Art. 28 Modifiche all'articolo 67 della l.r. 9/1999
Art. 29 Abrogazione dell'articolo 68 della l.r. 9/1999
Art. 30 Modifiche agli allegati B e C della l.r. 9/1999
Art. 31 Adeguamento definizione degli organi della comunità montana
Art. 32 Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale
Art. 33 Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 34 Dichiarazione d'urgenza



Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9)


1. All’articolo 1, comma 1, della l.r. 9/1999, le parole: "disciplina il riordino delle comunità montane, con la presente legge, sono sostituite dalle seguenti: "con la presente legge disciplina le comunità montane,".


Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 2 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Costituzione e revisione delle comunità montane)

1. Ai fini della costituzione delle comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata sulla base del modello di coerenza del territorio montano di cui all’articolo 5, individua le zone omogenee, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali, previamente concordate in sede di conferenza della montagna di cui all’articolo 10, nel rispetto dei seguenti criteri:
inclusione del territorio dei comuni:
1) interamente montani;
2) parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano superiore al 15 per cento della popolazione complessiva del comune;
possibilità di inclusione del territorio dei comuni:
1) parzialmente montani, con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva del comune, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità montana;
2) confinanti con i comuni di cui alla lettera a) ed al numero 1), con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità montana; possibilità di individuazione di zone omogenee interprovinciali;
esclusione del territorio dei comuni:
1) capoluogo di provincia;
2) aventi popolazione complessiva superiore ai 40 mila abitanti.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1, provvede alla costituzione delle comunità montane tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee individuate nella deliberazione stessa.

3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, alla ridelimitazione delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle comunità montane con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta regionale riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l’intero assetto delle comunità montane stesse.

4. A seguito del decreto di costituzione o revisione delle comunità montane, di cui al comma 2, il Presidente della Giunta adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità tenendo conto, per quanto attiene al riparto delle risorse, dei criteri previsti dall’articolo 58, comma 5 relativamente al riparto dello stanziamento del fondo nazionale della montagna.".



Art. 3
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/1999)


1. All’articolo 4 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I territori montani compresi nelle zone omogenee individuate ai sensi dell’articolo 2 sono ripartiti, su base comunale, nelle classi di cui al comma 1, con apposita deliberazione del Consiglio regionale adottata tenendo conto del modello di coerenza del territorio montano previsto dall’articolo 5.";
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, a modifiche nella ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al comma 1 con le stesse procedure di cui al comma 2. Nel caso in cui la modifica nella ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al comma 2 deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l’intero assetto delle zone omogenee.".


Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 5 della l.r. 9/1999, il comma 2 è abrogato.

Art. 5
(Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 6 della l.r. 9/1999 è abrogato.



Art. 6
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/1999)


1. All’articolo 7, comma 1, della l.r. 9/1999, le parole: "di cui all’allegato D, esclusi dalla medesima ai sensi dell’articolo 28 della legge 142/1990," sono sostituite dalle seguenti: "montani e parzialmente montani esclusi dalla comunità montana ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d)".



Art. 7
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 8 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole: "La comunità montana promuove" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell’articolo 28 della l. 142/1990";
al comma 2 dopo le parole: "La comunità montana esercita" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell’articolo 29 della l. 142/1990"; il comma 3 è abrogato.



Art. 8
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 10 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole: "ai fini della" sono sostituite dalle seguenti: ", anche ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, nonché della";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai soli fini della concertazione prevista dall’articolo 28, comma 3, della l. 142/1990, per l’individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, la Conferenza è integrata con i sindaci dei comuni interessati all’inclusione o all’esclusione dalle zone omogenee stesse sulla base della proposta in discussione.".



Art. 9
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 13 della l.r. 9/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La comunità montana delibera il proprio statuto, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui al presente articolo."; il comma 2 è abrogato;
al comma 3:
1) le parole :"dal consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dall’organo rappresentativo";
2) le parole: "due terzi dei consiglieri assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi dei componenti assegnati";
3) le parole: "assoluta dei consiglieri assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "assoluta dei componenti assegnati";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di revisione o di nuova costituzione, le comunità montane adeguano ove necessario, ovvero deliberano il proprio statuto, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi organi rappresentativi. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).";
al comma 4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "nell’albo pretorio della comunità montana.".



Art. 10
(Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 9/1999)


1. L’articolo 14 della l.r. 9/1999 è abrogato.



Art. 11
(Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 15 della l.r. 9/1999, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Organi della comunità montana)

1. La comunità montana, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della l.142/1990, ha un organo rappresentativo, un organo esecutivo ed un presidente.".


Art. 12
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 16 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Organo rappresentativo)


1. L’organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente ed esercita le competenze ad esso attribuite dallo statuto della comunità montana in analogia alle competenze dei consigli comunali.

2. L’organo rappresentativo della comunità montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.

3. L’organo rappresentativo della comunità montana nella prima seduta procede alla convalida dei propri componenti.

4. Il numero dei rappresentanti di ciascun comune nell’organo rappresentativo è stabilito dallo statuto della comunità montana. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie, ciascun comune è rappresentato da tre componenti eletti dai rispettivi consigli comunali con il sistema del voto limitato ad una preferenza.

5. In caso di revisione o nuova costituzione delle comunità montane, la prima seduta dell’organo rappresentativo delle comunità stesse è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età.".


Art.13
(Abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 17 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art.14
(Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 18 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art.15
(Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 19 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art.16
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 20 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 20
(Organo esecutivo)


1. Le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell’organo esecutivo della comunità montana sono stabiliti dallo statuto.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie di cui al comma 1, l’organo rappresentativo della comunità montana elegge il presidente e gli altri componenti dell’organo esecutivo, con unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana nell’ambito dei seguenti limiti: non superiore a tre componenti per le comunità montane composte da un numero di comuni fino ad otto; non superiore a cinque per le comunità montane composte da un numero di comuni compreso tra nove e quattordici; non superiore a sette per le comunità montane costituite da più di quattordici comuni.".



Art.17
(Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della l.r. 9/1999)

1. Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della l.r. 9/1999 sono abrogati.


Art. 18
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 30, comma 7 della l.r. 9/1999 in fine è aggiunto il seguente periodo: "I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta.".


Art. 19
(Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 37 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art. 20
(Abrogazione dell’articolo 38 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 38 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art. 21
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 41 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, la parola "unicamente" è sostituita dalla seguente: "unitamente";
al comma 2, dopo la parola "concessi" è inserita la seguente: "anche".


Art. 22
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 9/1999, quarto rigo, dopo le parole "di concessione" è abrogata la parola: "annuale".


Art. 23
(Inserimento dell’articolo 53 bis nella l.r. 9/1999)

1. Dopo l’articolo 53 della l.r. 9/1999 è inserito il seguente:

"Art. 53 bis
(Aiuti alle imprese)


1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie.

2. Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto nei limiti dei massimali di aiuto consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie.".


Art. 24
(Abrogazione degli articoli 59 e 60 della l.r. 9/1999)

1. Gli articoli 59 e 60 della l.r. 9/1999 sono abrogati.


Art. 25
(Modifiche all’articolo 61 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 61, comma 1, della l.r. 9/1999, le parole: "dall’apposita legge regionale in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.".


Art. 26
(Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 62, comma 1, della l.r. 9/1999 le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 21 febbraio 2000".


Art. 27
(Abrogazione dell’articolo 64 della l.r. 9/1999)

1. L’articolo 64 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art. 28
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 9/1999)

1. All’articolo 67, comma 1, della l.r. 9/1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 45, della legge 127/1997.".


Art. 29
(Abrogazione dell’articolo 68 della l.r. 9/1999)

1. L’ articolo 68 della l.r. 9/1999 è abrogato.


Art. 30
(Modifiche agli allegati B e C della l.r. 9/1999)

1. Agli allegati B e C della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti correzioni di errori materiali:
all’articolo 3, comma 1, lettera b) dell’allegato B le parole: “Rocca Cantina” sono sostituite dalla seguente: “Roccantica”; all’articolo 2, comma 1 dell’allegato C la lettera a) è abrogata.


Art. 31
(Adeguamento definizione degli organi della comunità montana)

1. Nella l.r. 9/1999 ogni riferimento a:
"consiglio della comunità montana" è sostituito da: "organo rappresentativo della comunità montana";
"giunta della comunità montana" è sostituito da: "organo esecutivo della comunità montana".


Art. 32
(Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale)

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 30 della l.r. 9/1999, ai fini dell’adozione e dell’approvazione del primo piano pluriennale di cui allo stesso articolo si osservano le procedure previste dai commi 2 e 3.

2. La comunità montana, entro dieci giorni dall’inoltro ai comuni componenti dello schema di piano pluriennale adottato da parte dell’organo esecutivo, convoca una conferenza di servizi cui partecipano i competenti organi dei comuni stessi per l’espressione del parere di rispettiva competenza e per la definizione della proposta di piano da sottoporre all’organo rappresentativo della comunità montana. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro dieci giorni dalla prima riunione.

3. La provincia, entro quindici giorni dalla ricezione del piano pluriennale adottato dall’organo rappresentativo della comunità montana, convoca una conferenza di servizi cui partecipa il competente organo della comunità montana stessa per la definizione della proposta del provvedimento provinciale di approvazione del piano pluriennale. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro quindici giorni dalla prima riunione.


Art. 33
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. La Regione provvede entro il 21 febbraio 2000 all’adeguamento delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle comunità montane nonché all’eventuale modifica nella ripartizione delle classi altimetriche di cui agli allegati A e B della l.r. 9/1999, come modificati dalla presente legge, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3.

2. L’articolo 3 e gli allegati A, B, C e D della l.r. 9/1999, come modificati dalla presente legge, sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.


Art. 34
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addi' 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 dicembre 1999.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.