L.R. 12 Dicembre 1989, n. 78 |
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21. Istituzione del parco regionale urbano " Pineto ".
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1989, n. 36) . Art. 1 1. Le opere edilizie e di urbanizzazione che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione sono vietate nel parco urbano " Pineto " a termini dell' articolo 8 (Norme di salvaguardia) della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21, comprendono qualsiasi opera innovativa e di trasformazione dei luoghi. 2. Sono invece escluse da tale definizione e pertanto consentite anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le opere di consolidamento che sono necessarie per evitare il controllo o degrado degli edifici esistenti, e sono eseguite dall' ente gestore. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |